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Sentenza

Sentenza n. 1239/2026 - Roma, Sezione 3T

PER LA CONDANNA del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento, ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 2.05.2023, n. 4429 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 8497/2020, della nota GSE/P20130146734 del 10/07/2013 recante ad oggetto «Domanda di qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)” ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto 18/12/2008, per la nuova costruzione del Vs. impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0,700 MW denominato “Pigna Wind” sito in località “Casa Pigna” nel Comune di Brindisi (Brindisi)» con cui il GSE comunicava il rigetto della relativa domanda.

Giustizia amministrativa202400607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: diniego del GSE del 10 luglio 2013 della nuova qualifica IAFR per un impianto eolico, già annullato dal Consiglio di Stato, con conseguente domanda di pagamento di interessi, rivalutazione, maggior danno e rilascio delle garanzie di origine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa produttrice di energia)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto la condanna del GSE al pagamento degli interessi legali, moratori e compensativi, della rivalutazione monetaria e del maggior danno, nonché al rilascio delle garanzie di origine ex art. 11 d.lgs. 387/2003, a seguito dell'annullamento giurisdizionale del diniego di nuova qualifica IAFR. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto illegittimo il diniego per l'ultroneità della documentazione richiesta, la violazione del principio di proporzionalità e l'insufficienza dell'istruttoria tecnica, rilevando che il GSE avrebbe potuto verificare diversamente la potenza effettivamente raggiunta dall'impianto. Dopo l'annullamento, il GSE aveva corrisposto la sorte capitale relativa agli incentivi spettanti per gli anni 2010-2022. La ricorrente ha sostenuto che il pagamento tardivo costituisse un danno da provvedimento illegittimo e che gli interessi dovessero decorrere dalle singole scadenze originarie. Il GSE ha contestato la debenza degli interessi per mancata costituzione in mora, ha sostenuto che il credito fosse divenuto esigibile soltanto con la sentenza del Consiglio di Stato e ha negato la sussistenza degli ulteriori presupposti risarcitori.

La decisione

Il TAR ha qualificato le somme corrisposte dal GSE come incentivi dovuti e non come risarcimento del danno, ravvisando un debito di valuta e non di valore. Il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria è, in linea generale, integralmente compensato dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. La domanda giudiziale di annullamento del diniego è stata ritenuta equivalente, ai fini della costituzione in mora, a un atto di messa in mora, poiché, finché il provvedimento negativo era efficace, la società non avrebbe potuto ottenere il pagamento. In applicazione dell'efficacia ex tunc e dell'effetto ripristinatorio dell'annullamento, gli interessi decorrono dalle singole scadenze in cui gli incentivi avrebbero dovuto essere pagati. Tuttavia, per il periodo 2010-2012 il ritardo non è stato imputato al GSE, in quanto la precedente decadenza dalla qualifica IAFR era stata ritenuta legittima; per le quote riferite agli anni 2011 e 2012 gli interessi decorrono quindi dal 2013. Il totale degli interessi è stato rideterminato in € 111.810,85. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al rilascio delle garanzie di origine relative all'energia prodotta, in ragione dell'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento e dell'assenza di contestazioni specifiche del GSE. Sono state respinte le pretese relative agli interessi moratori, compensativi, alla rivalutazione e al maggior danno, poiché la società non ha fornito né specificamente allegato la prova del danno ulteriore richiesta dall'art. 1224, comma 2, c.c. La questione dell'elemento soggettivo del GSE è stata assorbita. Ricorso parzialmente accolto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    La tutela giurisdizionale amministrativa deve essere piena ed effettiva; tale esigenza impedisce che la durata del processo pregiudichi la parte vittoriosa.

  • art. 11 d.lgs. 387/2003

    Fondamento del diritto al rilascio delle garanzie di origine relative all'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Il danno da ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria è, in linea di principio, ristorato mediante gli interessi legali; gli interessi decorrono dalle scadenze in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere specificamente allegato e provato; in mancanza, la relativa domanda è respinta.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo produce effetti ex tunc e un effetto ripristinatorio, imponendo di porre il destinatario nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'amministrazione avesse provveduto legittimamente sin dall'origine.
  • Quando il provvedimento amministrativo illegittimo impedisce il pagamento di una somma dovuta, la domanda giudiziale di annullamento può valere, ai fini della costituzione in mora, quale atto equivalente alla messa in mora, anche se il privato non ha previamente intimato il pagamento.
  • Se l'annullamento riguarda il diniego di un beneficio economico e le somme spettanti hanno natura di debito di valuta, gli interessi legali sul ritardato pagamento decorrono dalle singole scadenze originarie del beneficio, salvo che il ritardo relativo a determinati periodi sia imputabile al privato o ad altra causa non riferibile all'amministrazione.
  • Il maggior danno previsto dall'art. 1224, comma 2, c.c., non può essere riconosciuto in via automatica: il creditore deve allegarlo specificamente e fornirne la prova.
  • L'effetto ripristinatorio dell'annullamento di un diniego di incentivo può comportare, oltre al pagamento della sorte capitale e degli interessi, il rilascio dei titoli o delle certificazioni direttamente connessi al beneficio riconosciuto, qualora ne ricorrano i presupposti e l'amministrazione non li contesti specificamente.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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