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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09865/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 9/10/2025 che ha parzialmente confermato l'ordinanza originaria di custodia cautelare in carcere nei confronti del Rinzivillo per plurimi delitti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio commessi in costanza di detenzione. Il ricorso, articolato in cinque motivi, deduce: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla configurazione del reato associativo (capo 1), con contestazione della durata del contributo, dell'assenza di struttura organizzativa stabile, di affectio societatis e di una cassa comune; (2) insufficiente motivazione e carenza probatoria rispetto ai reati fine (capi 3-18, 21, 31) e mancata riqualificazione di alcuni capi; (3) mancata riqualificazione di singoli episodi come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990; (4) errore materiale e deduzioni nuove relative ai capi 2) e 3) sollevate per la prima volta in Cassazione; (5) insufficienti esigenze cautelari (periculum e scelta della misura) anche alla luce dello status detentionis prolungato del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha ritenuto che le censure del ricorrente, in larga parte, riproducessero valutazioni di merito già svolte innanzi al riesame e non denunciassero specifiche violazioni di norme di legge né la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito ampia e congrua motivazione circa la sussistenza del fumus per il delitto associativo (richiamando captazioni, ruoli, canali di approvvigionamento, contatti telefonici e cointeressenze economiche) e avesse adeguatamente motivato il rigetto delle richieste di riqualificazione dei reati ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Quanto ai profili introdotti per la prima volta in Cassazione, sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha quindi: dichiarato inammissibile il ricorso; condannato il ricorrente alle spese processuali; disposto il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposto l'invio della decisione al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non ha disposto la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento all'aggravante associativa: la Corte segnala che il Tribunale del riesame ha valutato elementi indicativi di associazione criminale e ha escluso solo l'aggravante specifica (art. 416-bis.1 nella formulazione del provvedimento di merito) senza che ciò determinasse vizio motivazionale impugnabile per genericità

  • DPR 309/1990, art. 74

    Norma di riferimento per i delitti in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente ricostruito il quadro indiziario relativo all'associazione per il traffico di stupefacenti sulla base di intercettazioni e atti d'indagine

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 5

    Disciplina dell'ipotesi di lieve entità: la Corte ha osservato che il Tribunale ha motivato sul punto e applicato i principi di legittimità sulla riconoscibilità dell'ipotesi lieve, ritenendo infondate le richieste di riqualificazione avanzate dal difensore

  • art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) c.p.p.

    Regole sulla motivazione dei provvedimenti e criteri di denuncia in cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi richiamati dal ricorrente non evidenzino una violazione specifica di legge né la manifesta illogicità della motivazione, ma si risolvano in un diverso apprezzamento dei fatti, il che rende il ricorso generico e inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere per il ricorrente delle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento

  • art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter e 1-bis

    Norme procedurali sulla comunicazione delle decisioni che non comportano la liberazione: la Corte ha ordinato l'invio della decisione al Direttore dell'Istituto Penitenziario per gli adempimenti previsti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte per motivare la decisione equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende, la quale è stata disposta in modo non punitivo ma equitativo, ritenendo che il ricorso non fosse stato presentato in 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; proteste che si limitano a una diversa valutazione dei fatti o a ripetere argomenti già svolti in sede di merito risultano generiche e inammissibili
  • Per contestare la configurazione dell'associazione e ottenere l'esclusione della misura cautelare per tale motivo è necessario confrontarsi puntualmente con i singoli elementi motivazionali del giudice (es.: intercettazioni, ruoli, scambi economici, riparto dei proventi); mere affermazioni generiche sull'assenza di "cassa comune" o di "affectio societatis" sono insufficienti
  • Le richieste di riqualificazione dei reati (es. applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990) devono essere fondate su argomentazioni e prove concrete e devono essere tempestivamente svolte nei gradi di merito; altrimenti vengono considerate tardive o generiche in Cassazione
  • Le censure formulate per la prima volta in Cassazione (novità di censura) sono inammissibili; ogni doglianza di merito va tempestivamente prospettata nei precedenti gradi
  • La custodia in carcere per reati associativi gode di una presunzione relativa di adeguatezza; chi la contesta deve fornire elementi concreti per superare tale presunzione (es.: indicare misure alternative efficaci o assenza di esigenze cautelari attuali)
  • Una pronuncia di annullamento nei confronti di un coimputato non produce automaticamente effetti estensibili: per ottenere effetti simili il ricorrente deve dimostrare che le ragioni dell'annullamento siano sovrapponibili e applicabili al suo caso

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