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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-334/16

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 dicembre 2017. — José Luís Núñez Torreiro contro AIG Europe Limited, Sucursal en España e Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Albacete. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Normativa nazionale che esclude la guida degli autoveicoli su strade e terreni non “idonei alla circolazione”, salvo quelli che, pur non presentando tale caratteristica, sono tuttavia “comunemente utilizzati”. — Causa C-334/16

Giurisprudenza europea62016CJ0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che la nozione di "circolazione dei veicoli" di cui alla direttiva 2009/103 è autonoma e non può essere limitata dal diritto nazionale in base alle caratteristiche del terreno. Anche l’uso di un veicolo in un campo di manovre militari rientra nell’obbligo di assicurazione, se il veicolo è impiegato come mezzo di trasporto. La terza questione, relativa ad altri usi del veicolo, è stata ritenuta irricevibile per difetto di collegamento con la controversia principale.

Assicurazione obbligatoria auto: incompatibilità con il diritto UE di una disciplina nazionale che esclude la copertura per la circolazione su terreni non idonei, ma comunemente utilizzati

La questione giuridica

Se l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE osti a una normativa nazionale che: 1) definisce la "circolazione dei veicoli" o il "fatto relativo alla circolazione" in modo da escludere i sinistri verificatisi su strade o terreni non "idonei alla circolazione", salvo quelli "comunemente utilizzati"; 2) esclude dalla copertura obbligatoria taluni utilizzi del veicolo in ragione del luogo o della finalità dell’uso, oltre alle deroghe espressamente previste dall’articolo 5 della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE impone una copertura assicurativa obbligatoria per qualsiasi uso di un veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto, a prescindere dal fatto che la circolazione avvenga su strada pubblica o su terreni non idonei alla circolazione; ne consegue che una normativa nazionale non può escludere la copertura per il solo fatto che il sinistro si sia verificato su un terreno non idoneo o non comunemente utilizzato, salvo le deroghe tassative previste dall’articolo 5 della direttiva. La terza questione è stata dichiarata irricevibile perché estranea al procedimento principale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, primo comma, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 5 direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 29 direttiva 2009/103/CE
  • Direttiva 72/166/CEE
  • Direttiva 84/5/CEE
  • Direttiva 90/232/CEE
  • Direttiva 2000/26/CE
  • Direttiva 2005/14/CE

Assicurazione obbligatoria auto: circolazione su terreni non idonei e nozione autonoma di circolazione dei veicoli

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Albacete in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte è stata chiamata a chiarire se il diritto dell’Unione consenta a una normativa nazionale di escludere dalla copertura assicurativa i sinistri avvenuti su terreni non "idonei alla circolazione" o non "comunemente utilizzati".

Fatti e procedimento principale

Il sig. José Luis Núñez Torreiro, ufficiale dell’esercito spagnolo, rimase ferito quando un veicolo militare fuoristrada di tipo "Aníbal", a bordo del quale viaggiava come passeggero, si ribaltò durante esercitazioni notturne in un campo di manovre militari a Chinchilla. Il veicolo era coperto dall’assicurazione obbligatoria presso AIG Europe Limited, Sucursal en España.

Il danneggiato chiese il risarcimento ex articolo 7 della legge spagnola sulla responsabilità civile e l’assicurazione autoveicoli, ma l’assicuratore negò la copertura sostenendo che l’incidente non derivava da un "fatto relativo alla circolazione", poiché il sinistro si era verificato in una zona non idonea alla circolazione di veicoli a ruote e non comunemente utilizzata. Il giudice di primo grado respinse la domanda; il ricorrente impugnò la decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE, che definisce il "veicolo";
  • l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione;
  • l’articolo 5 della direttiva 2009/103/CE, che prevede deroghe tassative per determinate persone o determinati veicoli;
  • l’articolo 29 della direttiva 2009/103/CE, che abroga le precedenti direttive in materia (72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE).

Sul piano nazionale, sono menzionati l’articolo 1, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 1, della legge spagnola, nonché l’articolo 2 del regolamento sull’assicurazione obbligatoria, che limita la nozione di fatti relativi alla circolazione ai casi verificatisi su strade o terreni idonei alla circolazione o comunque comunemente utilizzati.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice spagnolo chiedeva, in sostanza:

  • se la nozione di "circolazione dei veicoli" possa essere definita dal diritto nazionale in modo diverso rispetto al diritto UE;
  • se tale nozione possa essere limitata in base al luogo del sinistro, escludendo i terreni non idonei alla circolazione;
  • se possano essere escluse anche determinate attività del veicolo in ragione della finalità dell’uso o dell’intenzione del conducente.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la nozione di "circolazione dei veicoli" costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione, già affermata nella sentenza Vnuk e ribadita nella sentenza Rodrigues de Andrade. Essa non può quindi essere rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

La finalità della direttiva 2009/103 è duplice: garantire la libera circolazione dei veicoli e delle persone e assicurare alle vittime degli incidenti un trattamento comparabile, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro si verifica. Da ciò discende che la nozione di circolazione non si limita alla circolazione stradale su via pubblica, ma comprende qualunque uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto.

La Corte sottolinea inoltre che:

  • la nozione non dipende dalle caratteristiche del terreno su cui il veicolo è utilizzato;
  • nessuna disposizione della direttiva consente di limitare l’obbligo di assicurazione in base al tipo di strada o terreno;
  • nel caso di specie, il veicolo militare era comunque impiegato come mezzo di trasporto al momento del ribaltamento.

Pertanto, una disciplina nazionale che faccia dipendere la copertura assicurativa dalle caratteristiche del terreno e consenta di escludere i sinistri avvenuti su terreni non idonei alla circolazione, salvo quelli comunemente utilizzati, limita illegittimamente l’ambito dell’obbligo assicurativo imposto dall’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103.

Quanto alla terza questione, la Corte la dichiara irricevibile perché la controversia principale non riguarda l’uso del veicolo per attività sportive, industriali o agricole, nei porti o aeroporti, né la commissione di un delitto doloso. L’interpretazione richiesta non presenta quindi un nesso con l’oggetto del procedimento principale.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE osta a una normativa nazionale che esclude dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni verificatisi durante la guida di autoveicoli su strade o terreni non idonei alla circolazione, salvo quelli comunemente utilizzati.

In sostanza, l’assicurazione obbligatoria copre anche la circolazione su terreni atipici o non aperti al traffico ordinario, quando il veicolo è usato come mezzo di trasporto e non ricorre una deroga tassativa prevista dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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