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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02589/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel quale era previsto un patto di non concorrenza post-contrattuale e, collegati a tale assetto, benefici economici aggiuntivi a favore dell'agente. Con una lettera del 4 luglio 2002 la banca aveva esercitato il recesso dal patto di non concorrenza, ma al tempo stesso aveva rimodulato le condizioni per l'erogazione dei benefici aggiuntivi, subordinandoli a presupposti più rigorosi e, in sostanza, mantenendo un divieto di concorrenza con contenuto più limitativo della libertà dell'agente verso terzi. L'agente aveva chiesto il pagamento delle somme maturate; in appello la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto del ricorrente, qualificando la clausola come vessatoria e quindi nulla in difetto di specifica sottoscrizione. La Cassazione, con una precedente sentenza rescindente, aveva poi escluso l'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. e rinviato la causa. In sede di rinvio la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, respingendo le censure dell'agente. Nel ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta violazione dell'art. 1751-bis c.c., sostenendo che la questione fosse stata effettivamente devoluta in appello; 2) omessa pronuncia sulla nullità e/o inefficacia del patto aggiuntivo contenuto nella lettera del 4 luglio 2002, perché la banca, dopo aver fatto cessare il patto di non concorrenza, lo avrebbe surrettiziamente fatto rivivere subordinando ad esso i benefici economici; 3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1175, 1375 e 1749 c.c., nonché abuso del diritto, per avere la Corte interpretato la pattuizione in modo meramente letterale e senza valorizzare la comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo della banca.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo, ha osservato che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le doglianze sull'art. 1751-bis c.c. perché tale profilo era già stato esaminato dal Tribunale e non era stato specificamente censurato nell'atto di appello; inoltre, la questione era comunque infondata alla luce di precedente giurisprudenza in controversie analoghe, che aveva escluso la violazione dell'art. 1751-bis c.c. e ricondotto la modifica degli obblighi all'autonomia contrattuale delle parti. Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio si era espressamente pronunciato sulla legittimità del patto, chiarendo che la rinuncia unilaterale al patto di non concorrenza non lo estingueva, ma ne modificava il presupposto, rendendolo funzionale alla fruizione di benefici discrezionali; anche tale soluzione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza richiamata. Sul terzo motivo, la Cassazione ha affermato che l'accordo era chiaro e trasparente, privo di ambiguità, e che la lettura della Corte d'appello rispettava i canoni ermeneutici e i principi di buona fede e correttezza; inoltre, la questione della legittimità della clausola risultava già definita dalla precedente sentenza rescindente e non poteva essere riesaminata in sede di rinvio, neppure sotto diversa veste. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva effettivamente preso posizione sulle questioni rilevanti o le aveva dichiarate inammissibili per difetto di specifica censura in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei primi due motivi, proposti come errori in procedendo per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro del terzo motivo, relativo alla violazione di norme sostanziali e dei canoni ermeneutici.

  • art. 1751-bis c.c.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che, in analoghe controversie sulla medesima vicenda contrattuale, ha escluso la violazione della norma e ricondotto la rimodulazione degli obblighi all'autonomia contrattuale.

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    Richiamati nella vicenda processuale per escludere la natura vessatoria della clausola e quindi la necessità di specifica sottoscrizione, secondo la precedente sentenza rescindente.

  • artt. 1362, 1175, 1375 e 1749 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della pattuizione alla luce della comune intenzione delle parti, della buona fede e correttezza e dei doveri inerenti al rapporto di agenzia.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato il tema o l'abbia dichiarato inammissibile per difetto di specifica devoluzione in appello.
  • Una questione già decisa nel giudizio rescindente o comunque definita dalla precedente cassazione non può essere riproposta in sede di rinvio, neppure mediante diversa qualificazione giuridica.
  • Nel rapporto di agenzia, la rinuncia unilaterale al patto di non concorrenza post-contrattuale non implica necessariamente l'estinzione di ogni correlato assetto negoziale, potendo le parti rimodulare le condizioni economiche e gli obblighi nel rispetto dell'autonomia contrattuale.
  • L'interpretazione del contratto deve valorizzare la chiarezza del testo e la coerenza complessiva dell'accordo; se la pattuizione è univoca e non ambigua, non è consentito sovrapporre una lettura alternativa fondata solo su un diverso apprezzamento dell'intento soggettivo di una parte.
  • La dedotta violazione di buona fede, correttezza e dei doveri del preponente nel rapporto di agenzia va esclusa quando la pattuizione sia funzionale a un equilibrato bilanciamento degli interessi delle parti e non emerga un abuso dell'autonomia negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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