Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10485/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scalzotto impugna la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza con tre censure principali: 1) mancata verifica dell'omologazione e delle verifiche periodiche dell'etilometro e quindi mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull'effettività del tasso alcolemico rilevato; 2) incompletezza della valutazione circa l'effetto dell'assunzione di farmaci (Cipralex e Zantipres) e della loro interazione con l'alcol sul tasso alcolemico e sui sintomi; 3) illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante elementi favorevoli prodotti dalla difesa (ora e luogo del sinistro, entità dei danni, età e terapie dell'imputato, assenza di precedenti, collaborazione, stile di vita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per nuova questione non proposta in sede d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha correttamente rimesso alla difesa l'onere di fornire riscontri probatori circa la riconducibilità del tasso alcolemico agli effetti dei farmaci e ha richiamato il principio secondo cui il conducente deve considerare l'interazione tra farmaci e alcol. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto fondato per motivazione apparente: la Corte d'appello ha dato giudizi apodittici senza indicare perché gli elementi positivi addotti non prevalessero su quelli negativi. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su tale punto; il resto del ricorso è stato rigettato e la condanna sostanzialmente confermata (accertati tassi alcolemici g/l 2,18 e 2,16 e aggravante per incidente).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art.186)

    art.186, commi 2 lett. c) e 2-bis

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; applicata per valori di alcolemia rilevanti e con aggravante per aver causato incidente

  • codice penale

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione della loro sussistenza richieda motivazione specifica e non formule apodittiche; la mancanza di adeguata motivazione ha portato all'annullamento parziale

  • codice di procedura penale

    artt.606 comma 3, 609 comma 1 e 2

    Limiti della cognizione in Cassazione: censure nuove rispetto al giudice di merito sono inammissibili; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché questione sollevata per la prima volta in Cassazione

Massime di principio

  • Le censure di merito formulate in Cassazione che pongono questioni nuove non sollevate in sede d'appello sono generalmente inammissibili per difetto di sindacato del giudice di merito.
  • Se si contesta l'attendibilità di una misura strumentale (es. etilometro) o la eventuale influenza di terapie farmacologiche sul tasso alcolemico, l'onere probatorio grava sulla difesa: è necessario produrre elementi e perizie che colleghino il dato strumentale o i sintomi all'effetto dei farmaci.
  • Il conducente ha l'obbligo di valutare la propria efficienza psicofisica anche in relazione ai farmaci assunti e alla loro interazione con l'alcol; l'ammissione di assunzione di alcool indebolisce censure basate esclusivamente sulla terapia farmacologica.
  • Nel decidere sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito deve motivare in modo specifico, confrontando espressamente gli elementi positivi e negativi: mere affermazioni di insussistenza o formule di stile possono determinare la cassazione per motivazione apparente.
  • La Cassazione può annullare la sentenza solo in parte (ad esempio limitatamente alle attenuanti) e rinviare per nuovo giudizio su quel punto, confermando il resto della condanna quando le censure risultino infondate o inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.