Cassazione Penale, Sentenza n. 10485/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scalzotto impugna la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza con tre censure principali: 1) mancata verifica dell'omologazione e delle verifiche periodiche dell'etilometro e quindi mancanza o manifesta illogicità della motivazione sull'effettività del tasso alcolemico rilevato; 2) incompletezza della valutazione circa l'effetto dell'assunzione di farmaci (Cipralex e Zantipres) e della loro interazione con l'alcol sul tasso alcolemico e sui sintomi; 3) illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante elementi favorevoli prodotti dalla difesa (ora e luogo del sinistro, entità dei danni, età e terapie dell'imputato, assenza di precedenti, collaborazione, stile di vita).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per nuova questione non proposta in sede d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha correttamente rimesso alla difesa l'onere di fornire riscontri probatori circa la riconducibilità del tasso alcolemico agli effetti dei farmaci e ha richiamato il principio secondo cui il conducente deve considerare l'interazione tra farmaci e alcol. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto fondato per motivazione apparente: la Corte d'appello ha dato giudizi apodittici senza indicare perché gli elementi positivi addotti non prevalessero su quelli negativi. Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al punto delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.) e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su tale punto; il resto del ricorso è stato rigettato e la condanna sostanzialmente confermata (accertati tassi alcolemici g/l 2,18 e 2,16 e aggravante per incidente).
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art.186)
art.186, commi 2 lett. c) e 2-bis
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; applicata per valori di alcolemia rilevanti e con aggravante per aver causato incidente
codice penale
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione della loro sussistenza richieda motivazione specifica e non formule apodittiche; la mancanza di adeguata motivazione ha portato all'annullamento parziale
codice di procedura penale
artt.606 comma 3, 609 comma 1 e 2
Limiti della cognizione in Cassazione: censure nuove rispetto al giudice di merito sono inammissibili; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché questione sollevata per la prima volta in Cassazione
Massime di principio
- Le censure di merito formulate in Cassazione che pongono questioni nuove non sollevate in sede d'appello sono generalmente inammissibili per difetto di sindacato del giudice di merito.
- Se si contesta l'attendibilità di una misura strumentale (es. etilometro) o la eventuale influenza di terapie farmacologiche sul tasso alcolemico, l'onere probatorio grava sulla difesa: è necessario produrre elementi e perizie che colleghino il dato strumentale o i sintomi all'effetto dei farmaci.
- Il conducente ha l'obbligo di valutare la propria efficienza psicofisica anche in relazione ai farmaci assunti e alla loro interazione con l'alcol; l'ammissione di assunzione di alcool indebolisce censure basate esclusivamente sulla terapia farmacologica.
- Nel decidere sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito deve motivare in modo specifico, confrontando espressamente gli elementi positivi e negativi: mere affermazioni di insussistenza o formule di stile possono determinare la cassazione per motivazione apparente.
- La Cassazione può annullare la sentenza solo in parte (ad esempio limitatamente alle attenuanti) e rinviare per nuovo giudizio su quel punto, confermando il resto della condanna quando le censure risultino infondate o inammissibili.
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