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Sentenza

Sentenza n. 7050/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento a) del provvedimento di aggiudicazione - datato 20 ottobre 2025 come da relativa comunicazione in atti - della procedura ristretta relativa all’affidamento dell’appalto di servizi di manutenzione del sito web della Camera dei deputati e servizi connessi (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 43/2025 del 3 marzo 2025 – CIG B5D8348387) in favore della Intersistemi Italia s.p.a., la cui documentazione amministrativa, ivi compresa quella relativa alla fase di comprova dei requisiti, è stata oggetto di ostensione solamente in data 2 dicembre 2025 e giammai prima resa disponibile ed accessibile sul portale Consip-Mepa; b) del provvedimento, di estremi e dati ignoti, con cui è stata ritenuta efficace l’aggiudicazione in esito alla comprova dei requisiti dichiarati in riscontro alla nota del 24 settembre 2025 a firma del capo servizio amministrazione della Camera dei deputati, conosciuta, unitamente a tutti gli atti del procedimento, solamente a seguito del formale accesso risalente al 2 dicembre 2025; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto; nonche’ per la reintegrazione in forma specifica ex artt. 30 e 124 c.p.a. da disporsi mediante l’obbligo a carico della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto e disporre il subentro nel contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., ove nelle more stipulato, in favore del r.t.i. Progesi-Stenoservice risultato secondo graduato o, in via subordinata, per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in misura comunque non inferiore al 10 % dell’importo offerto oltre al danno curricolare;

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell’appalto per i servizi di manutenzione del sito web della Camera dei deputati e servizi connessi, nonché il provvedimento di verifica e comprova dei requisiti dell’aggiudicataria e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria non possedesse il requisito di capacità tecnica previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del disciplinare, consistente nell’avere eseguito, nei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un valore annuo complessivo non inferiore a 250.000 euro. In particolare, deduceva che nel DGUE l’aggiudicataria si fosse limitata a dichiarare lo svolgimento di attività analoghe presso il Ministero della cultura, senza descrivere puntualmente le prestazioni né indicarne inizialmente l’importo; che la successiva documentazione prodotta in sede di comprova avesse integrato tardivamente la domanda di partecipazione; che il servizio svolto per il Ministero della cultura non fosse analogo all’appalto, soprattutto quanto all’indicizzazione in tempo reale di contenuti audio-video; che non fosse stata prodotta la documentazione contrattuale richiesta dal disciplinare e che l’esperienza dichiarata non dimostrasse la capacità nel settore specifico dell’indicizzazione dei contenuti audio-video. In subordine, chiedeva la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto oppure il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutte le domande conseguenti. Ha ritenuto che l’aggiudicataria avesse dichiarato nel DGUE l’esecuzione, presso il Ministero della cultura, di attività analoghe per 275.000 euro nel periodo rilevante, importo superiore alla soglia di 250.000 euro richiesta dalla lex specialis. La dichiarazione in sede di prequalifica è stata considerata conforme al disciplinare, che richiedeva servizi analoghi e non imponeva una descrizione analitica delle singole attività già nella domanda; la verifica dell’effettiva analogia poteva essere svolta nella successiva fase di comprova. L’attestazione di buon esito del servizio è stata ritenuta sufficiente, mentre l’eventuale necessità di acquisire il contratto integrale avrebbe comportato una mera irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio. Il servizio di manutenzione del sito web del Ministero della cultura è stato giudicato analogo a quello oggetto di gara, comprendendo anche il miglioramento dell’accessibilità, la progettazione e lo sviluppo di componenti del sito e attività di indicizzazione dei contenuti. L’indicizzazione delle dirette audio-video è stata qualificata come particolare modalità di gestione e manutenzione di un sito web, non tale da richiedere un’esperienza identica, poiché la lex specialis prescriveva servizi analoghi. Essendo sufficiente il contratto svolto per il Ministero della cultura, le censure relative agli ulteriori rapporti contrattuali prodotti in sede di comprova sono state ritenute inconferenti. Le domande di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento sono state respinte per mancanza dell’illegittimità dell’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. c), disciplinare di gara

    la regolare esecuzione, nei trentasei mesi antecedenti alla pubblicazione del bando di gara in Stati membri dell’Unione europea, di contratti aventi ad oggetto servizî analoghi a quelli della presente procedura, per un valore complessivo per un anno compreso nel suddetto triennio non inferiore ad € 250.000,00 oltre Iva

    Il requisito di capacità tecnica richiede servizi analoghi, non identici, e risultava soddisfatto dalla dichiarazione relativa al servizio svolto presso il Ministero della cultura per 275.000 euro.

  • art. 4, comma 11, disciplinare di gara relativo alla fase di prequalifica

    Tale prova dovrà essere fornita mediante la consegna, a pena di esclusione, della seguente documentazione entro il termine perentorio di sette giorni dalla richiesta: copia della documentazione contrattuale comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica [...] e copia delle attestazioni/certificazioni di regolare esecuzione

    La documentazione contrattuale e le attestazioni di regolare esecuzione sono richieste nella fase di comprova successiva alla dichiarazione del requisito; l’eventuale mancata produzione del contratto integrale può configurare un’irregolarità formale sanabile mediante soccorso istruttorio.

  • artt. 30 e 124 c.p.a.

    reintegrazione in forma specifica

    La reintegrazione e il risarcimento presuppongono l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione; respinta la domanda di annullamento, sono state respinte anche le domande consequenziali.

  • art. 122 c.p.a.

    disporre il subentro nel contratto

    Il subentro richiesto dalla concorrente non può essere disposto in assenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiede l’esecuzione di servizi analoghi, il requisito di capacità tecnica non presuppone la dimostrazione di esperienze identiche a tutte le singole componenti dell’appalto, ma di prestazioni complessivamente assimilabili per natura e contenuto.
  • È legittimo che la stazione appaltante verifichi nella fase di comprova l’effettiva analogia e consistenza economica del servizio già dichiarato in sede di prequalifica, purché la documentazione successiva dimostri un requisito già posseduto e non introduca un’esperienza del tutto nuova.
  • La dichiarazione in sede di prequalifica dell’esecuzione di attività analoghe presso una determinata amministrazione può essere sufficiente quando la lex specialis non imponga una descrizione analitica delle singole prestazioni; la verifica dettagliata può essere demandata alla fase successiva di comprova.
  • L’eventuale mancata produzione iniziale del contratto integrale, ove il requisito sia già dichiarato e adeguatamente attestato, costituisce un’irregolarità formale suscettibile di soccorso istruttorio e non determina automaticamente l’esclusione.
  • L’analogia tra servizi informatici può sussistere anche quando il servizio oggetto di gara includa una particolare modalità operativa, come l’indicizzazione in tempo reale di contenuti audio-video, se tale attività costituisce una specifica declinazione della più ampia gestione e manutenzione di un sito web.
  • Una volta accertato che un singolo contratto già dichiarato è sufficiente a integrare il requisito di capacità tecnica, diventano inconferenti le censure rivolte alla valorizzazione, in sede di comprova, di ulteriori rapporti contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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