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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07942/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conseguente conferma della condanna già pronunciata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ritenute aggravate ai sensi dell'art. 576, numeri 1 e 5-bis, c.p. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) contestazione della ritenuta integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi; 2) censura per omessa valutazione di una circostanza che, secondo la difesa, avrebbe potuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche; 3) doglianza sull'omessa motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione tra reati. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo non deducibile in sede di legittimità perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque sorretto da motivazione non illogica, e il terzo non confrontato con la motivazione del giudice di merito sulla congruità dell'aumento di pena.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo manifestamente infondata la censura difensiva.

  • art. 576 c.p.

    È richiamato quale base delle aggravanti applicate alla fattispecie di lesioni personali contestata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano in una rivalutazione del merito della sussistenza degli elementi costitutivi del reato quando la sentenza impugnata abbia dato conto, con motivazione non illogica, delle ragioni della decisione.
  • Le doglianze concernenti le attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio sono censurabili in cassazione solo per vizi di motivazione effettivi e specifici; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle circostanze di fatto già considerate dal giudice di merito.
  • La censura sull'aumento di pena per la continuazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione di merito che ne abbia giustificato la misura in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
  • La manifesta infondatezza di uno o più motivi, unitamente alla non deducibilità in cassazione di questioni di puro merito, può determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiContinuazione

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