Tribunale, Sentenza T-273/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 25 June 2025. — Pavel Ezubov v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – Restriction on admission to the territory of the Member States – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and restrictions on admission to the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Concept of ‘person benefitting from a leading businessperson’ – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145/CFSP – Error of assessment. — Case T-273/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla gli atti del Consiglio del marzo e settembre 2024 che mantenevano Pavel Ezubov nelle liste UE per le misure restrittive relative all’Ucraina. La Corte ritiene non dimostrato che il ricorrente fosse un beneficiario di Oleg Deripaska ai sensi del criterio dell’art. 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP, come modificata nel 2023. Il Consiglio non ha fornito un quadro probatorio sufficiente sui presunti vantaggi derivanti dai trasferimenti di beni e società. Ne consegue anche il rigetto, per sopravvenuta carenza di oggetto, della domanda del Consiglio di mantenere gli effetti degli atti di decisione.
Restrictive measures UE contro la Russia: illegittima la manutenzione del nome di Pavel Ezubov nelle liste, perché il Consiglio non ha provato che egli fosse un "beneficiario" di un leading businessperson ai sensi dell’art. 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP.
La questione giuridica
Nei ricorsi ex art. 263 TFUE contro atti di mantenimento in lista, la questione centrale era se il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente fosse un "immediate family member benefitting from" Oleg Deripaska, ai sensi dell’art. 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP e dell’art. 3(1)(g) del Regolamento n. 269/2014, sulla base di trasferimenti patrimoniali e di un rapporto familiare/imprenditoriale; in via accessoria, se dovessero essere mantenuti nel tempo gli effetti degli atti di decisione in attesa dell’annullamento dei regolamenti di esecuzione.
Principio di diritto
Il Consiglio, quando mantiene un soggetto nelle liste sanzionatorie sulla base dell’art. 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP, deve dimostrare con un insieme di elementi specifici, precisi e coerenti che il soggetto abbia effettivamente tratto un beneficio non trascurabile da un leading businessperson operante in Russia; un semplice rapporto di parentela, una relazione d’affari di lunga data o trasferimenti patrimoniali non accompagnati dalla prova che il destinatario abbia realmente tratto un vantaggio non trascurabile non bastano. Poiché tale prova mancava, la Corte ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui mantenevano Pavel Ezubov nelle liste; la domanda di mantenimento degli effetti nel tempo degli atti di decisione è divenuta priva di oggetto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (PESC) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (PESC) 2022/1272
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270
- Decisione (PESC) 2022/1530
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Decisione (PESC) 2023/572
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
- Decisione (PESC) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (PESC) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (PESC) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Decisione (PESC) 2024/2456
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Restrictive measures UE contro la Russia: mantenimento in lista di Pavel Ezubov
La pronuncia riguarda un ricorso ex art. 263 TFUE proposto da Pavel Ezubov contro gli atti del Consiglio del marzo e settembre 2024 che hanno mantenuto il suo nome nelle liste soggette a congelamento di fondi e restrizioni all’ingresso, nell’ambito delle misure restrittive adottate in risposta alle azioni che minano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino russo e cugino di Oleg Deripaska, era già stato incluso nelle liste nel 2022 in quanto ritenuto una persona associata a Deripaska. Successivamente, il Consiglio ha rinnovato più volte il suo inserimento, fino agli atti impugnati del 12 marzo 2024 e del 12 settembre 2024, fondando la manutenzione in lista soprattutto sul criterio dell’"immediate family member benefitting from" un leading businessperson operante in Russia.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti nella parte in cui lo riguardavano; il Consiglio ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti delle decisioni fino all’efficacia delle corrispondenti misure di esecuzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’art. 29 TUE, base delle decisioni PESC;
- l’art. 215, paragrafo 2, TFUE, base del regolamento di attuazione delle misure restrittive;
- l’art. 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- la Decisione 2014/145/CFSP e il Regolamento (UE) n. 269/2014;
- le modifiche introdotte dalla Decisione (PESC) 2023/1094 e dal Regolamento (UE) 2023/1089, che hanno inserito il criterio di cui all’art. 2(1)(g) e all’art. 3(1)(g);
- l’art. 47 della Carta, ai fini dell’effettività del controllo giurisdizionale.
Il criterio giuridico applicato
La Corte chiarisce la portata della seconda parte dell’art. 2(1)(g) della Decisione 2014/145/CFSP, come modificata. Il concetto di "benefitting" non si limita a vantaggi indebiti né ai soli trasferimenti di fondi o asset finalizzati a eludere sanzioni: include qualsiasi beneficio, finanziario o non finanziario, purché non trascurabile sul piano quantitativo o qualitativo.
Tuttavia, il Consiglio non può assimilare tale criterio a quello della persona associata, poiché ciò svuoterebbe di effetto utile la nuova base di listing. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto, i benefici anteriori alla fine di febbraio 2014 non sono rilevanti; e, in ogni caso, il beneficio o i suoi effetti devono ancora sussistere al momento dell’adozione della misura.
Valutazione della prova da parte della Corte
Richiamando la giurisprudenza sul controllo giurisdizionale delle sanzioni, la Corte ribadisce che il Consiglio deve fondare la decisione su un complesso probatorio sufficientemente specifico, preciso e coerente. Non spetta al destinatario dimostrare il contrario.
Nel caso concreto, il Consiglio si è basato su diversi trasferimenti patrimoniali asseritamente provenienti da Deripaska: un hotel a Lech, la società Terra Services, partecipazioni in società proprietarie di immobili in Francia, Rospechat, Ingosstrakh, BEL Development, For Media e la fondazione Fidelitas. La Corte esamina singolarmente tali elementi e conclude che nessuno, né da solo né complessivamente, dimostra che Ezubov abbia tratto un beneficio non trascurabile da Deripaska.
In particolare:
- per l’hotel in Lech, la Corte riafferma che una compravendita sinallagmatica non basta a provare un beneficio non trascurabile in favore dell’acquirente;
- per Terra Services, il collegamento commerciale con altri asset non prova che il ricorrente abbia tratto vantaggio dal trasferimento;
- per gli immobili in Francia, i trasferimenti risalgono al 2005-2006 e quindi sono anteriori al periodo rilevante;
- per Rospechat, l’insolvenza della società esclude che il trasferimento conservasse effetti utili al momento rilevante;
- per Ingosstrakh e BEL Development, il materiale probatorio è insufficiente;
- per For Media e Fidelitas, tali elementi non figurano neppure nella motivazione degli atti impugnati.
La Corte aggiunge che la sola parentela di primo cugino e la mera esistenza di una relazione d’affari di lunga data non sono sufficienti a dimostrare che uno dei due benefici dell’altro.
Decisione e conseguenze
Il terzo motivo, relativo all’errore di valutazione, è accolto. La Corte annulla quindi la Decisione (PESC) 2024/847, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849, la Decisione (PESC) 2024/2456 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 nella parte in cui mantenevano Pavel Ezubov nelle liste sanzionatorie.
Poiché un successivo atto del 2025 aveva già nuovamente prorogato le misure, la domanda del Consiglio volta a mantenere temporalmente gli effetti delle decisioni annullate è divenuta priva di oggetto. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.
Principi affermati
- Il criterio del "benefitting" richiede la prova di un vantaggio non trascurabile, non bastando rapporti familiari o commerciali generici.
- Il Consiglio deve fondare il listing su un fascio probatorio concreto e coerente.
- I benefici anteriori al contesto sanzionatorio post-crimea non sono rilevanti ai fini del criterio.
- Una compravendita o un trasferimento societario non provano, da soli, che il destinatario abbia tratto un beneficio sanzionabile.
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