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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l’ordinanza che aveva confermato il rigetto dell’istanza di scarcerazione e di revoca della custodia cautelare. Denunciava: (i) omissione di pronuncia sulla richiesta principale di scarcerazione parziale per i capi di imputazione per i quali sarebbero spirati i termini massimi di custodia (art. 303 c.p.p.), essendo detenuto dal 26.09.2019 e con rinvio a giudizio del 17.11.2020; (ii) violazione degli artt. 300 e 303 c.p.p. in quanto, per alcuni capi (in particolare reati fiscali e alcuni capi indicati), la durata della custodia sarebbe stata superata e la misura avrebbe dovuto essere dichiarata estinta ex art. 300, comma 4, c.p.p. Inoltre prospettava che la pena complessiva risultante dalla sentenza di primo grado fosse tale da far operare l’estinzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente risposto alle doglianze devolute: alcuni capi (capi 110 e 111) non rientravano nel titolo di custodia e pertanto non potevano dar luogo a scarcerazione parziale; quanto agli altri capi, la misura non doveva ritenersi estinta ai sensi dell’art. 300, comma 4, c.p.p. perché la pena complessivamente inflitta per i reati che costituivano il titolo di custodia supera la durata della custodia stessa. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, in caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione, ai fini del calcolo dei termini di custodia si tiene conto della pena complessiva relativa ai reati coperti dal provvedimento cautelare e della qualificazione dei reati come risultante dal provvedimento che dispone il giudizio (e non di mutamenti successivi che intervengano nella sentenza), con la conseguenza che non sussisteva interesse alla scarcerazione parziale; inoltre il termine massimo di custodia non risultava ancora decorso con riferimento al reato associativo considerato nel titolo custodiale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.p.

    Disciplina i termini di durata della custodia cautelare (termine di fase e termine massimo). La Corte richiama che per il calcolo vanno considerati i reati contestati nel provvedimento che dispone il giudizio e, in caso di reato continuato, la pena edittale dei singoli reati ritenuti in sentenza come uniti dalla continuazione.

  • art. 300 c.p.p.

    Prevede l'eventuale estinzione della misura cautelare (perdita di efficacia) se la pena da scontare è inferiore o pari al periodo già scontato. La Corte interpreta il riferimento alla "pena irrogata" come la determinazione complessiva della sanzione risultante dalla sentenza, non come le singole componenti.

  • art. 310 c.p.p.

    Regola l'appello cautelare: la cognizione del giudice d'appello è devolutiva ai limiti dei motivi dedotti; non possono essere proposti motivi nuovi non avanzati in primo grado e il giudice ad quem non può estendere d'ufficio la cognizione a questioni non devolute.

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento alla qualificazione iniziale (associazione di tipo mafioso) utile a determinare quale fosse la qualificazione e l'entità della pena ai fini della determinazione dei termini di custodia applicabili alla fase: la qualificazione contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio rileva per il calcolo dei termini della fase esauritasi.

  • art. 13 Costituzione

    Richiamato come principio sottostante alla tutela della libertà personale, richiamando la finalità di evitare misure cautelari eccedenti i limiti consentiti.

Massime di principio

  • In un ricorso cautelare d'appello il giudice è vincolato alle questioni devolute: non possono essere introdotti motivi nuovi rispetto all'istanza originaria.
  • Per il calcolo dei termini di custodia cautelare (sia di fase che massimi) si fa riferimento alla qualificazione e ai reati indicati nel provvedimento che dispone il giudizio: eventuali modifiche, derubricazioni o assoluzioni intervenute in sentenza non si applicano retroattivamente alle fasi già concluse.
  • In presenza di reati avvinti dal vincolo della continuazione, ai fini dell'art. 300 e art. 303 va considerata la pena complessiva relativa ai reati che costituiscono il titolo di custodia, non le singole componenti della sanzione.
  • La scarcerazione parziale per decorrenza di termini massimi è possibile solo se i termini siano effettivamente spirati con riferimento a tutte le imputazioni coperte dal titolo custodiale o, se si richiede parziale caducazione, solo se da tale declaratoria derivi un concreto interesse (ossia remissione in libertà).
  • L'estinzione della misura ex art. 300, comma 4, c.p.p. richiede il confronto tra la durata gia scontata e la pena effettivamente irrogata nella sentenza (intesa globalmente), così come interpretata dalla giurisprudenza della Cassazione.
  • Quando alcuni capi non rientrano nel titolo di custodia originario, il giudice non può pronunciarsi di ufficio sulla loro scarcerazione: occorre che tali questioni siano state espressamente devolute.

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