Cassazione Penale, Sentenza n. 20066/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso il decreto della Corte d'appello di Bari che, in sede di prevenzione, aveva rigettato le impugnazioni relative alla confisca di prevenzione di beni riconducibili alla titolarità dei rispettivi coniugi. I ricorrenti deducevano che la Corte di cassazione aveva erroneamente rilevato l'assenza della procura speciale ad impugnare in appello, mentre la procura speciale risultava in atti anche se non trasmessa nel fascicolo dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale non previsto per le decisioni in materia di misure di prevenzione e non è proponibile dai terzi interessati: la procedura è riservata al solo condannato e non si estende alle decisioni che riguardano misure di prevenzione (per le quali è previsto il rimedio della revoca). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è rimedio eccezionale e derogatorio del giudicato, applicabile soltanto nei casi espressamente previsti. La giurisprudenza interpreta la norma come proponibile dal condannato e nei confronti di decisioni che rendono definitiva la sentenza di condanna; non è applicabile alle decisioni in materia di misure di prevenzione né alle posizioni dei terzi interessati.
art. 14 disp. gen.
art. 14 delle disposizioni di attuazione
Richiama il divieto di estendere analogicamente rimedi derogatori del giudicato oltre i casi espressamente previsti; impone un'applicazione rigorosa e non estensibile delle disposizioni che regolano il rimedio straordinario.
art. 3 Cost.
Citato in relazione ai precedenti tentativi di dedurre una questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, confermando la legittimità della limitazione del rimedio.
rimedio della revoca per le misure di prevenzione
Per le decisioni concernenti misure di prevenzione la legge prevede specifici rimedi (revoca) distinti dal ricorso straordinario ex art. 625-bis; pertanto le impugnazioni straordinarie per errore di fatto non sono applicabili a tali decisioni.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e va interpretato restrittivamente: è normalmente riservato al soggetto condannato e non si estende ai terzi o alle misure di prevenzione.
- Le decisioni in materia di misure di prevenzione non sono impugnabili con il rimedio straordinario per errore di fatto: contro di esse è previsto il rimedio della revoca; in situazioni analoghe va chiesto il rimedio procedurale specifico previsto per le misure di prevenzione.
- La mancata produzione in fascicolo di una procura speciale può essere rilevante, ma anche se sussistesse un vizio procedurale la scelta del rimedio improprio comporta comunque l'inammissibilità: prima di proporre un ricorso straordinario verificare la sua effettiva ammissibilità soggettiva e oggettiva.
- Se si è parte terza o si contesta una confisca/prevenzione che colpisce beni riconducibili a terzi, valutare rimedi ordinari o la revoca e curare che tutte le procure e i documenti utili siano regolarmente formati e trasmessi nel fascicolo di grado.
- In caso di dubbio sulla possibilità di usare il ricorso straordinario, è preferibile effettuare un'analisi preventiva della giurisprudenza di legittimità (soprattutto sul punto della proponibilità del rimedio rispetto alla qualità del ricorrente e alla materia oggetto della decisione) per evitare condanne per spese e sanzioni.
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