Cassazione Civile, Ordinanza n. 27004/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha proposto due rimedi contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione: un ricorso per correzione di errore materiale e un ricorso per revocazione per errore di fatto. La precedente ordinanza, resa in un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti di una banca, aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario per mancanza di asseverazione di conformità della notificazione telematica e, in ogni caso, aveva ritenuto tardiva l'impugnazione. Con i quattro motivi del ricorso per revocazione il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che la Corte avrebbe errato nel ritenere inesistente o irregolare la notifica via PEC del ricorso e della sentenza, poiché le stampe cartacee delle ricevute sarebbero state comunque sanate dalla costituzione della controparte e dal mancato disconoscimento della conformità; ha inoltre contestato la tardività dell'impugnazione e ha dedotto l'illegittimità della liquidazione delle spese, ritenute eccessive rispetto al modesto valore della controversia. Con il ricorso per correzione ha chiesto la riduzione delle spese liquidate nella precedente ordinanza, assumendo che il loro importo fosse macroscopicamente sproporzionato. La resistente ha contrastato entrambi i rimedi con separati controricorsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i rimedi inammissibili. Quanto alla revocazione, ha osservato che i motivi non indicavano con specificità i documenti e le attestazioni di conformità asseritamente trascurati, si risolvevano in realtà in contestazioni di diritto o di valutazione e non in un vero errore di fatto revocatorio, richiamando il principio per cui la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzata per correggere errori di diritto o di giudizio. Ha inoltre rilevato che il ricorso difettava della necessaria domanda rescissoria ed era comunque carente sotto il profilo dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto alla correzione di errore materiale, la Corte ha escluso che la doglianza riguardasse una mera svista emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., perché la censura si fondava in realtà su una pretesa violazione di legge e non su un errore immediatamente percepibile. Per entrambi i ricorsi ha quindi disposto il rigetto/inammissibilità, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo nei casi tipici previsti, e non per errori di diritto o di valutazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto risultante dagli atti, non in una diversa lettura delle risultanze processuali né in censure di diritto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La revocazione deve indicare con precisione i documenti e gli atti su cui l'errore sarebbe caduto; non è ammissibile se richiede la produzione o valorizzazione di documenti nuovi non specificamente richiamati.
art. 287 c.p.c.
La correzione di errore materiale presuppone una mera svista o discrasia immediatamente rilevabile, non una critica di violazione di legge o di valutazione del contenuto della decisione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del procedimento.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del consigliere relatore e la definizione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
Richiamato dal ricorrente quale base dell'obbligo di attestazione di conformità delle copie cartacee delle notifiche telematiche.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo quando vi sia un contrasto immediato e oggettivo tra gli atti di causa e la rappresentazione del fatto contenuta nel provvedimento, senza che il fatto sia stato oggetto di controversia o valutazione.
- Non può essere dedotto come errore revocatorio ciò che in realtà consiste in una critica alla soluzione giuridica adottata dal giudice o nella contestazione della valutazione delle prove e degli atti.
- Chi propone revocazione ha l'onere di indicare in modo specifico i documenti e gli atti processuali decisivi su cui l'errore sarebbe caduto; in mancanza, il rimedio è inammissibile.
- La correzione di errore materiale è utilizzabile solo per meri refusi o discrepanze obiettivamente percepibili nel testo del provvedimento, non per rimettere in discussione il contenuto decisorio sotto veste di errore materiale.
- La mancata formulazione della domanda rescissoria rende inammissibile il ricorso per revocazione, poiché il rimedio richiede la chiara articolazione di entrambe le fasi quando necessarie.
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