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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32550/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva integrato l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado e aveva respinto la richiesta valorizzando la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico commesso pochi mesi prima dei fatti oggetto del procedimento e da ulteriori precedenti ritenuti allarmanti, indicativi della propensione a commettere reati a scopo di lucro. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico, poiché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, e ha considerato immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla personalità dell'imputato e sulle modalità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto adeguata ed esaustiva la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, anche perché il ricorrente non aveva specificamente confutato le ragioni poste a fondamento della decisione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato mediante il riferimento alla personalità dell'imputato e alle modalità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza richiama il principio, elaborato dalla Corte costituzionale citata, relativo alla valutazione della colpa del ricorrente ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza, in modo non apparente, la personalità negativa dell'imputato, i precedenti penali e le modalità del fatto.
  • La Corte d'appello può integrare l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di attenuanti generiche, fornendo direttamente una motivazione adeguata sulle ragioni del diniego.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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