Cassazione Penale, Sentenza n. 642/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura sulla qualificazione dei reati (contestata l'applicazione dell'art.624-bis c.p. per i fatti ascritti ai capi A e D e la qualificazione dei box come pertinenze di privata dimora); (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p., dedotta in relazione all'occasionalità della condotta e alla presunta debolezza dell'elemento soggettivo sulla ricettazione; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena (mancata esposizione del criterio di calcolo e impossibilità di controllo sull'azione del giudice).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo e il terzo motivo sono inammissibili per aspecificità estrinseca (mancata specifica confutazione delle ragioni addotte dalla Corte territoriale e carenza di specificità nei rilievi), il secondo motivo è inammissibile perché la questione relativa all'art.131-bis c.p. non era stata tempestivamente sollevata in sede di appello e dunque non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità esclusa).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'introduzione forzata in garage/box che costituiscono pertinenza dell'abitazione integri il reato di furto aggravato ex art.624-bis c.p., poiché i box sono luoghi destinati ad atti della vita privata non accessibili senza il consenso del titolare
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se la disposizione era già in vigore alla data della sentenza di appello; inoltre, in mancanza di richiesta specifica da parte dell'imputato, il giudice di merito non è obbligato a motivare su detta causa
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso per cassazione per 'violazione di legge' e vizio di motivazione; la Corte ha applicato il criterio della specificità richiesta in Cassazione per i motivi dedotti ai sensi di questa norma
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui appello e ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità dei motivi quando non sono espressi e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede il divieto di dedurre in Cassazione questioni non sollevate in grado di merito; la Corte ha escluso la possibilità di sollevare in Cassazione l'eccezione di particolare tenuità non prospettata in appello
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie della ricettazione anche sotto il profilo soggettivo, ritenendo compatibile la condotta con il dolo eventuale (es.: acquisto di veicolo a prezzo fortemente inferiore)
art. 110, 81 cpv., 56, 625, n.2 cod. pen. e art. 13, comma 13 d.lgs. n.286/1998
art. 110, art. 81 comma 2, art. 56, art. 625 n.2 c.p.; art.13 comma 13 D.Lgs. n.286/1998
Articoli richiamati per la concorso di persone, concorso di reati, cause di aumento di pena, e per reati connessi all'immigrazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tali norme e proporzionata la determinazione della pena complessiva
Massime di principio
- La qualificazione dei furti commessi in box/garage come furto aggravato ex art.624-bis c.p. è ammissibile se il box è funzione della vita privata dell'abitazione e non è accessibile senza consenso; la semplice indicazione che si tratti di box non esclude automaticamente l'aggravante
- In Cassazione è essenziale la specificità del motivo: deve confrontarsi direttamente e dettagliatamente con le ragioni giuridiche e fattuali addotte dal giudice di merito; rilievi generici o non specificati sono inammissibili
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) deve essere richiesta e dedotta in tempo utile (giudice di primo/secondo grado); non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione se la disposizione era già vigente alla data della sentenza impugnata
- Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale, il giudice non è obbligato a una motivazione particolarmente analitica sul calcolo: la motivazione può essere sintetica purché comprensibile e coerente con i parametri applicati
- Il ricorso in Cassazione può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda in caso di inammissibilità, salvo che risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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