Ordinanza n. 429/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Amministrazione sul procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del procedimento unitario finalizzato al rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo altresì l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza d’interesse. La convocazione del ricorrente da parte della Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad, quale riscontro positivo alla richiesta di appuntamento, ha fatto venir meno l’interesse attuale alla tutela cautelare richiesta. Il provvedimento non definisce nel merito l’eventuale illegittimità del silenzio né l’esito finale della domanda di visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata respinta perché, nelle more della decisione, è sopravvenuta la carenza d’interesse conseguente alla convocazione del richiedente da parte della sede diplomatica competente.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta contro il silenzio dell’amministrazione deve essere respinta per sopravvenuta carenza d’interesse quando, nelle more della decisione, l’amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto all’esigenza cautelare perseguita, convocando l’interessato per la formalizzazione dell’istanza amministrativa.
- La convocazione del richiedente da parte della rappresentanza diplomatica competente, quale riscontro positivo alla richiesta di appuntamento nell’ambito del procedimento per il visto d’ingresso, può rendere attuale la trattazione del procedimento amministrativo e far venir meno l’interesse alla tutela cautelare richiesta contro l’inerzia, senza comportare necessariamente una decisione sul merito della domanda di visto.
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