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Sentenza

Sentenza del 28/07/2022 n. 23682 - Corte di Cassazione

ICI - Oneri di urbanizzazione - Incidono sul valore dell'area edificabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione ICI per maggiori somme relativi a più annualità. La contribuente ha censurato: decadenza per l'anno (-----) per presunta tardiva riattivazione del potere impositivo dopo un procedimento di accertamento con adesione; illegittimità per mancata diversificazione del valore di terreni compresi in convenzione urbanistica; errori di computo; contestazione dei valori venali adottati dal Comune alla luce della diversa attualità delle potenzialità edificatorie e dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché vizi nella determinazione dell'utile dell'imprenditore e dei costi (inclusi oneri finanziari e tempi di realizzazione). La CTR aveva respinto l'appello, ritenendo tempestiva la rettifica e fondando i valori sulla delibera comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso (omessa e insufficiente motivazione della CTR circa la concreta determinazione del valore venale e la verifica del procedimento di stima adottato dal Comune), rilevando che la CTR si era limitata a richiamare l'edificabilità desunta dal PRG e la delibera comunale senza esaminare le specifiche censure sulla diversa attualità delle potenzialità edificatorie, sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione e sui dati di fatto e computo usati per la stima. I primi tre motivi sono stati rigettati; gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame; demandata anche la regolazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 11‑quaterdecies, comma 16

    Interpretazione autentica che, congiuntamente ad altre norme, chiarisce che l'edificabilità ai fini ICI si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2

    Conferma l'interpretazione sull'individuazione dell'edificabilità ai fini ICI a prescindere dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)

    Norma sostanziale sul criterio di determinazione della base imponibile in funzione del valore venale; la Corte interpreta in combinato con le norme interpretative richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 2, 6, 7, 8, 9 (accertamento con adesione)

    Richiamate dalla ricorrente per censire la correttezza del procedimento di adesione e della successiva rettifica degli avvisi; la Corte ritiene che la rettifica in diminuzione non costituisca nuova pretesa

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 (obbligo di motivazione degli atti)

    Rilevanza della motivazione degli avvisi di accertamento; la CTR aveva ritenuto sufficientemente motivate le determinazioni, ma la Cassazione ha richiesto verifica più approfondita del procedimento di stima

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (motivazione delle sentenze della CTP)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale fosse insufficiente rispetto alla necessità di esaminare le contestazioni analitiche sul metodo di stima

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione nn. 3 e 4)

    Norme applicate per valutare violazione di legge e omessa o insufficiente motivazione che giustificano la cassazione

Massime di principio

  • Per l'ICI l'edificabilità rilevante si desume dalla qualificazione attribuita al terreno nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non definitivamente approvato dalla Regione o privvisto di piani attuativi; tuttavia l'effettiva base imponibile deve tener conto dell'attualità delle potenzialità edificatorie e degli oneri di urbanizzazione che incidono sul valore in comune commercio.
  • Le delibere comunali che predeterminano valori venali zonali costituiscono presunzioni (simili a bollettini di quotazioni o studi di settore) e sono quindi utilizzabili ma non vincolanti: il contribuente può contestarne i presupposti fornendo elementi di fatto contrari.
  • Quando il Comune utilizza valori zonali presuntivi, l'organo giurisdizionale deve verificare il procedimento di stima adottato dall'ente, la riscontrabilità dei dati fattuali posti a fondamento e il rigore dell'inferenza logica; una semplice affermazione generica di edificabilità non è sufficiente a respingere contestazioni specifiche sul calcolo del valore.
  • La rettifica in diminuzione di un avviso di accertamento (autotutela) che riduce la pretesa originaria non costituisce una nuova pretesa tributaria e non determina di per sé la decadenza del potere impositivo, purché risulti che il nuovo atto sostituisce e modifica quello precedente.
  • In fase contenziosa il contribuente deve contestare in modo specifico i parametri usati per la stima (diversa attualità delle potenzialità edificatorie, destinazione d'uso differente, utile dell'imprenditore, oneri finanziari, tempi di realizzazione); se tali censure non sono esaminate analiticamente, la sentenza di merito può essere cassata e rinviata per nuovo esame.

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