Sentenza n. 800/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inesecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 730/2025, che aveva ordinato di consentire l'accesso a determinati documenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Veneto n. 730/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il precedente ricorso ai sensi degli artt. 116 e seguenti c.p.a. ed era stato ordinato all'Amministrazione di consentire, entro sessanta giorni, l'accesso ai documenti indicati nella motivazione, ove esistenti. L'Amministrazione ha dedotto di avere ritrasmesso tutti i documenti in proprio possesso, pari a 266 documenti per complessive 709 pagine, e di avere richiesto la collaborazione del ricorrente per individuare eventuali documenti mancanti e per acquisire i modelli CUD degli anni 1999, 2000 e 2001, nella disponibilità del medesimo. Il ricorrente ha contestato il contenuto di alcuni documenti, sostenendo l'assenza di documentazione relativa alle cosiddette retribuzioni figurative. Il giudice ha rilevato che tali contestazioni riguardano profili sostanziali del rapporto di lavoro, in particolare profili retributivi, e non il diritto di accesso documentale. Ha inoltre considerato non provata l'esistenza e la disponibilità presso l'Amministrazione dei documenti richiesti con il contenuto indicato dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il giudizio di accesso non possa essere utilizzato per ottenere pronunce su questioni relative al rapporto di lavoro o alla spettanza di somme retributive. Il diritto di accesso presuppone la riferibilità della richiesta a documenti specifici, già formati, esistenti e materialmente detenuti dall'Amministrazione; non consente di imporre alla stessa la formazione ex novo di documenti né un'attività di elaborazione dei dati. Poiché l'Amministrazione ha dichiarato di non detenere la documentazione richiesta nella forma e con il contenuto indicati, e il ricorrente non ne ha dimostrato l'effettiva esistenza e disponibilità, non era possibile ordinare l'ostensione di documenti il cui oggetto risultava incerto o inesistente. Il giudice ha inoltre richiamato i doveri di collaborazione e buona fede dell'Amministrazione e degli amministrati, nonché il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti e rimborso forfettario.
Norme richiamate
artt. 116 ss. c.p.a.
Il rito in materia di accesso è diretto ad assicurare l'ostensione di documenti amministrativi esistenti e disponibili, non a risolvere questioni sostanziali del rapporto di lavoro né a imporre la formazione di nuovi documenti.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
"dovere di collaborazione e buona fede"
Amministrazione e amministrati devono improntare la propria condotta procedimentale e processuale ai doveri di collaborazione e buona fede.
art. 2, comma 2, c.p.a.
"dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo"
Le parti devono cooperare lealmente alla definizione del giudizio e alla sua ragionevole durata.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone che i documenti richiesti siano specifici o almeno determinabili, già formati, esistenti e materialmente detenuti dall'amministrazione destinataria dell'istanza.
- La prova dell'effettiva esistenza e disponibilità dei documenti costituisce presupposto della pretesa ostensiva e grava sul richiedente, che può assolvervi anche mediante elementi presuntivi o indiziari, ma non tramite mere supposizioni.
- L'accesso documentale non può essere utilizzato per imporre all'amministrazione la formazione ex novo di documenti o l'elaborazione di dati non già contenuti in documenti esistenti.
- Quando l'amministrazione dichiara responsabilmente di non detenere il documento richiesto e tale disponibilità non è dimostrata dal richiedente, il giudice non può ordinare l'ostensione, perché impartirebbe un comando oggettivamente ineseguibile.
- Il giudizio in materia di accesso non può essere impiegato per ottenere una decisione su questioni sostanziali estranee all'ostensione, come la spettanza di emolumenti o la correttezza dei conteggi nel rapporto di lavoro.
- Nel procedimento e nel processo amministrativo, amministrazione e privato sono tenuti a cooperare secondo buona fede e lealtà, anche al fine di realizzare la ragionevole durata del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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