Sentenza del 26/01/2015 n. 1308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, una serie di operazioni societarie. In particolare, l'Amministrazione aveva ritenuto che la cessione delle quote della società conferitaria costituisse sostanzialmente una cessione d'azienda, assoggettandola all'imposta di registro con aliquota del 3%. Nel corso del giudizio, l'Agenzia ha emesso un nuovo avviso di liquidazione, recante lo stesso numero identificativo, relativo alla medesima operazione, confermando la precedente pretesa e rideterminando in aumento il valore dell'azienda asseritamente ceduta.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il nuovo avviso di liquidazione avesse sostituito integralmente il precedente, determinandone la caducazione d'ufficio. Di conseguenza, non sussisteva più interesse a decidere sull'originario avviso, poiché eventuali pretese tributarie potevano essere fondate soltanto sul nuovo atto, che avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della particolare natura e dello svolgimento della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per riqualificare unitariamente le operazioni societarie e assoggettare la cessione delle partecipazioni all'imposta di registro prevista per una cessione d'azienda.
Cass. n. 8989 del 2013
L'emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il competente Ufficio del registro modifichi in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce quello precedente, con caducazione d'ufficio di quest'ultimo.
Quando l'Amministrazione emette un nuovo avviso che modifica in aumento e sostituisce la pretesa contenuta nel precedente, il primo atto perde efficacia. Il giudizio contro il primo avviso diventa privo di oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Cass. n. 16704 del 2007
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il nuovo avviso sostitutivo fa venir meno l'efficacia del precedente.
Cass. n. 11460 del 2010
La pronuncia, riferita all'ICI, è richiamata come ulteriore conferma del principio generale relativo alla sostituzione dell'atto impositivo precedente mediante un nuovo atto.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria emette un nuovo avviso di liquidazione che modifica sostanzialmente e aumenta la pretesa contenuta nel precedente, il nuovo atto può sostituire integralmente il primo.
- La sostituzione dell'avviso determina la perdita di efficacia del primo atto e, nel giudizio già instaurato contro quest'ultimo, la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il nuovo avviso deve essere valutato e, se necessario, impugnato autonomamente entro i termini previsti, anche quando reca lo stesso numero identificativo del precedente.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale a una pronuncia sul merito della legittimità della pretesa tributaria contenuta nel nuovo avviso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la particolare evoluzione processuale, inclusa l'emissione di un nuovo atto sostitutivo, rende equo non porre le spese interamente a carico di una sola parte.
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