Sentenza n. 2381/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 211/2024 - RG n. 608/2023 pubblicata in data 25/09/2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II civile, in funzione del Giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto ai ricorrenti il beneficio della carta del docente per complessivi euro 4.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per euro 500,00 annui: euro 3.000,00 a favore del primo ricorrente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 ed euro 1.500,00 a favore della seconda ricorrente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020. Hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato procedibile perché, dopo la notifica della sentenza al Ministero, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, il TAR ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la spettanza degli importi risultava documentata e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare ai ricorrenti gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire entro i successivi 60 giorni e senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora: l'astreinte è stata ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto, anche perché la nomina del commissario costituiva uno strumento alternativo di esecuzione e il ritardo era principalmente riconducibile all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l'uso quando ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di penalità di mora.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notifica della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- In presenza di un giudicato che riconosce al privato una prestazione pecuniaria determinata e dell'inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, potendo nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne concretamente l'equità e può escluderla quando la nomina del commissario ad acta assicuri un rimedio esecutivo adeguato o quando, considerate le peculiarità del debitore pubblico e le ragioni del ritardo, la sanzione risulti manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere esclusa quando il ritardo nell'esecuzione di un giudicato pecuniario sia principalmente riconducibile a un'eccezionale mole di contenzioso seriale e l'applicazione dell'astreinte determinerebbe una sanzione eccessivamente afflittiva o una locupletazione sproporzionata.
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