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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice di servizi nei confronti della procedura di una società poi passata da amministrazione straordinaria a fallimento. Il tribunale aveva accolto l'opposizione limitatamente a un credito prededucibile, riferito a prestazioni per gestione del personale, servizi amministrativi e servizi informatici, ritenendo applicabile l'art. 74 l. fall. perché il commissario straordinario era subentrato in contratti pendenti qualificati come contratti a esecuzione continuata o periodica. La curatela, subentrata in cassazione, ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 l. fall. e degli artt. 1559 e 1655 c.c., sostenendo che i crediti avrebbero dovuto essere ammessi al chirografo perché derivanti da mere prestazioni di fare riconducibili all'appalto di servizi; secondo la ricorrente l'art. 74 avrebbe dovuto operare solo per tipologie contrattuali di durata non altrimenti disciplinate, e l'appalto si configurerebbe come prestazione principale continuativa di servizi, non come somministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel testo vigente dell'art. 74 l. fall. dopo il d.lgs. n. 169 del 2007, la norma si applica non solo alla somministrazione in senso stretto ma a tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, compresi quelli aventi a oggetto prestazioni di facere. Ha poi evidenziato che, nella fattispecie, era stato accertato senza specifiche censure il subentro del commissario straordinario nel contratto; nell'amministrazione straordinaria, per effetto degli artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270 del 1999, i contratti pendenti non si sciolgono automaticamente ma proseguono, e una volta che vi sia subentro i diritti dell'altro contraente sono regolati dalle norme fallimentari richiamate, incluso l'art. 74. Ne consegue che anche l'appalto di servizi, quando comporti prestazioni durevoli e sistematiche, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 74 e il relativo credito va trattato secondo tale disciplina. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 74 l. fall.

    "se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati"

    La disposizione, nel testo vigente, ha portata generale e si applica a tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, compresi quelli aventi a oggetto prestazioni di fare e l'appalto di servizi.

  • art. 72 l. fall.

    È richiamato come regola generale sui contratti pendenti soggetti a sospensione automatica, rispetto alla quale l'art. 74 opera come disciplina speciale per i contratti a esecuzione continuata o periodica.

  • art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999

    Nell'amministrazione straordinaria il commissario può sciogliersi dai contratti pendenti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti; fino a quando non esercita tale facoltà il contratto prosegue.

  • art. 51 d.lgs. n. 270 del 1999

    I diritti dell'altro contraente, sia in caso di scioglimento sia in caso di subentro del commissario, sono regolati dalle norme della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare, quindi anche dall'art. 74 l. fall.

  • art. 1 d.lgs. n. 270 del 1999

    È richiamato per descrivere la finalità prevalentemente conservativa dell'amministrazione straordinaria.

  • art. 1-bis l. n. 166 del 2008

    Interpretazione autentica dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270/1999: l'esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non precludono lo scioglimento del commissario e, fino alla dichiarazione espressa di subentro, non attribuiscono all'altro contraente i diritti previsti dall'art. 51.

  • d.lgs. n. 169 del 2007

    La modifica normativa richiamata ha ampliato l'ambito dell'art. 74 l. fall. rispetto al testo previgente.

  • d.l. n. 134 del 2008

    Norma richiamata come fonte della modifica dell'art. 50 d.lgs. n. 270/1999.

  • l. n. 166 del 2008

    Legge di conversione del d.l. n. 134 del 2008 e sede dell'art. 1-bis di interpretazione autentica.

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità della fattispecie all'appalto di servizi; la Corte non accoglie tale impostazione ai fini dell'esclusione dell'art. 74.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare il rapporto come appalto di servizi; la Corte ritiene che ciò non escluda l'applicazione dell'art. 74 l. fall.

  • art. 81 l. fall.

    La Corte esclude che tale disposizione introduca una disciplina incompatibile con l'applicazione dell'art. 74 ai casi di appalto di servizi con prestazioni durevoli e sistematiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel testo vigente dell'art. 74 l. fall., la disciplina dell'obbligo di pagamento integrale opera per tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, non soltanto per quelli di somministrazione in senso stretto, e può quindi comprendere anche contratti aventi a oggetto prestazioni di facere.
  • Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, i contratti pendenti non si sciolgono automaticamente: il commissario straordinario può scegliere se sciogliersi o subentrare, e il subentro stabilizza il rapporto rendendo applicabili i diritti dell'altro contraente secondo il rinvio alle norme fallimentari.
  • Quando il subentro del commissario straordinario è accertato, i crediti del contraente in bonis vanno regolati secondo gli artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270 del 1999 e, per il tramite di tale rinvio, anche secondo l'art. 74 l. fall.
  • L'appalto di servizi può rientrare nell'ambito dell'art. 74 l. fall. se le prestazioni sono durevoli e sistematiche, poiché la norma guarda alla continuità o periodicità dell'esecuzione e non alla sola natura materiale o produttiva della prestazione.
  • La precedente lettura restrittiva dell'art. 74, costruita sul vecchio testo e sulla necessità di un'estensione espressa, non è più attuale dopo la riforma che ha generalizzato la disciplina dei contratti a esecuzione continuata o periodica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoSomministrazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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