Cassazione Penale, Sentenza n. 26637/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 173, comma 2, 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché degli artt. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020: la difesa sosteneva che il termine per proporre appello era sospeso a causa delle disposizioni emergenziali per la pandemia COVID-19 e che l'appello depositato il 18/05/2020 doveva ritenersi tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello. Ha accolto la tesi della sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020 (sospensione prorogata fino all'11/05/2020), ha quindi ritenuto tempestivo l'appello del 18/05/2020 rispetto al termine utile di impugnazione, e ha constatato che il reato era già prescritto (prescrizione intervenuta il 25/08/2021 calcolata in sette anni e sei mesi: sei anni ex art. 157 cod. pen. e un anno e sei mesi ex art. 160 cod. pen.), per cui l'annullamento della sentenza impugnata è stato disposto senza rinvio.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Disposizione emergenziale che sospende il decorso dei termini processuali (incluso il termine per proporre impugnazioni) a causa della pandemia COVID-19; nella fattispecie ha bloccato il computo dei termini fino alla prima scadenza prevista, incidendo sul termine utile per l'appello.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Proroga della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 fino all'11/05/2020; ha effetto sul differimento della ripresa del decorso dei termini processuali.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al termine entro il quale viene depositata la sentenza di primo grado e dall'evento di deposito inizia a decorrere il termine per impugnare; utilizzato per definire il punto di partenza del computo temporale.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinario di impugnazione (quarantacinque giorni dalla notificazione o depositi previsti) applicato, una volta considerata la sospensione straordinaria, per verificare la tempestività dell'appello.
art. 173, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella deduzione difensiva in ordine al computo dei termini processuali; nella decisione è stata considerata assieme alle altre disposizioni di sospensione e computo dei termini.
art. 157 cod. pen.
Individua la durata della prescrizione in relazione alla pena edittale e stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione (dal giorno del fatto); nella sentenza è stata usata per calcolare la quota di sei anni della prescrizione.
art. 160 cod. pen.
Prevede aumenti dei termini di prescrizione in determinate ipotesi (es. circostanze aggravanti o particolari soglie); nella decisione ha giustificato l'aggiunta di un anno e sei mesi al termine base, portando la prescrizione a sette anni e sei mesi.
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Giurisprudenza richiamata per la possibilità di consultare gli atti e la decisione ai fini della verifica dei termini e del deposito, utile per l'accertamento della tempestività dell'impugnazione.
Massime di principio
- In presenza di disposizioni emergenziali (es. d.l. 18/2020 e d.l. 23/2020) che sospendono i termini processuali, i termini di impugnazione devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: un atto depositato dopo la fine della sospensione può comunque risultare tempestivo.
- Per verificare la tempestività di un'impugnazione occorre individuare correttamente la data di deposito della decisione di primo grado (art. 544 c.3) e applicare i termini ordinari (es. 45 giorni ex art. 585 c.1 lett. c)), tenendo conto di eventuali sospensioni o proroghe straordinarie.
- Se la Corte d'appello o altro giudice dichiara inammissibile un gravame per intempestività, la Cassazione può annullare la pronuncia se rileva un errore nel computo dei termini, specie quando siano intervenute misure legislative che sospendono o prorogano i termini.
- Quando risulta che la prescrizione del reato è intervenuta anteriormente alla decisione impugnata e non sussistono cause di sospensione della prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
- Nelle cause che coinvolgono termini maturati durante periodi normativamente sospesi (es. pandemia), è essenziale verificare le date precise di sospensione/proroga e le modalità di deposito/notifica per evitare errori di computo che possono incidere sulla ammissibilità dell'impugnazione.
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