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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26637/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 173, comma 2, 544, comma 3, e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché degli artt. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 e 36 d.l. n. 23 del 2020: la difesa sosteneva che il termine per proporre appello era sospeso a causa delle disposizioni emergenziali per la pandemia COVID-19 e che l'appello depositato il 18/05/2020 doveva ritenersi tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello. Ha accolto la tesi della sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020 (sospensione prorogata fino all'11/05/2020), ha quindi ritenuto tempestivo l'appello del 18/05/2020 rispetto al termine utile di impugnazione, e ha constatato che il reato era già prescritto (prescrizione intervenuta il 25/08/2021 calcolata in sette anni e sei mesi: sei anni ex art. 157 cod. pen. e un anno e sei mesi ex art. 160 cod. pen.), per cui l'annullamento della sentenza impugnata è stato disposto senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Disposizione emergenziale che sospende il decorso dei termini processuali (incluso il termine per proporre impugnazioni) a causa della pandemia COVID-19; nella fattispecie ha bloccato il computo dei termini fino alla prima scadenza prevista, incidendo sul termine utile per l'appello.

  • art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    Proroga della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 fino all'11/05/2020; ha effetto sul differimento della ripresa del decorso dei termini processuali.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento al termine entro il quale viene depositata la sentenza di primo grado e dall'evento di deposito inizia a decorrere il termine per impugnare; utilizzato per definire il punto di partenza del computo temporale.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di impugnazione (quarantacinque giorni dalla notificazione o depositi previsti) applicato, una volta considerata la sospensione straordinaria, per verificare la tempestività dell'appello.

  • art. 173, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella deduzione difensiva in ordine al computo dei termini processuali; nella decisione è stata considerata assieme alle altre disposizioni di sospensione e computo dei termini.

  • art. 157 cod. pen.

    Individua la durata della prescrizione in relazione alla pena edittale e stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione (dal giorno del fatto); nella sentenza è stata usata per calcolare la quota di sei anni della prescrizione.

  • art. 160 cod. pen.

    Prevede aumenti dei termini di prescrizione in determinate ipotesi (es. circostanze aggravanti o particolari soglie); nella decisione ha giustificato l'aggiunta di un anno e sei mesi al termine base, portando la prescrizione a sette anni e sei mesi.

  • Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    Giurisprudenza richiamata per la possibilità di consultare gli atti e la decisione ai fini della verifica dei termini e del deposito, utile per l'accertamento della tempestività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In presenza di disposizioni emergenziali (es. d.l. 18/2020 e d.l. 23/2020) che sospendono i termini processuali, i termini di impugnazione devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: un atto depositato dopo la fine della sospensione può comunque risultare tempestivo.
  • Per verificare la tempestività di un'impugnazione occorre individuare correttamente la data di deposito della decisione di primo grado (art. 544 c.3) e applicare i termini ordinari (es. 45 giorni ex art. 585 c.1 lett. c)), tenendo conto di eventuali sospensioni o proroghe straordinarie.
  • Se la Corte d'appello o altro giudice dichiara inammissibile un gravame per intempestività, la Cassazione può annullare la pronuncia se rileva un errore nel computo dei termini, specie quando siano intervenute misure legislative che sospendono o prorogano i termini.
  • Quando risulta che la prescrizione del reato è intervenuta anteriormente alla decisione impugnata e non sussistono cause di sospensione della prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.
  • Nelle cause che coinvolgono termini maturati durante periodi normativamente sospesi (es. pandemia), è essenziale verificare le date precise di sospensione/proroga e le modalità di deposito/notifica per evitare errori di computo che possono incidere sulla ammissibilità dell'impugnazione.

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