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Sentenza

Sentenza n. 680/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatasi sulla ordinanza n. 991/2024, N.R.G. 4590/2022, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione civile, in data 7.3.2024, resa in formula esecutiva l'8.3.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione.

Giustizia amministrativa202504516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. 991/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento di indennità di occupazione legittima e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza all'ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. 991/2024, con la quale la Provincia di Caserta era stata condannata a versare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta le somme dovute a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali, e a pagare le spese di lite. L'ordinanza era stata notificata all'amministrazione, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia della Provincia e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato validamente notificato alla Provincia e non risultava eseguito, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato alla Provincia di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il versamento delle indennità di occupazione legittima, con gli interessi legali decorrenti dalle date indicate nel titolo giudiziale, e mediante il pagamento delle somme liquidate per compensi e spese generali, oltre accessori di legge. Il giudice ha precisato che nell'ottemperanza possono essere riconosciuti anche gli interessi e le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione e agli atti accessori necessari, mentre non rientrano le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse e non satisfattive. È stata accolta, nei limiti indicati, anche la domanda di penalità di mora: essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo o all'adempimento del commissario ad acta. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'UOS - Autorità Espropriante della Regione Campania, con facoltà di delega. La Provincia è stata inoltre condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato, nominato fin d'ora il commissario ad acta e disposto la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'ente inadempiente.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Riguardano l'esecuzione forzata ordinaria; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono automaticamente riconoscibili nel giudizio di ottemperanza perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza o su altro provvedimento equiparato del giudice ordinario ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione, che deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza è ammissibile contro la pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato validamente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione, senza che il pagamento sia stato eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, oltre agli interessi sulle somme liquidate nel giudicato, gli oneri e le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse dall'ottemperanza, se non riconducibili al titolo giudiziale azionato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo o a quello eseguito dal commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; il commissario interviene soltanto in caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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