Ordinanza n. 9632/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare a) dell’ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 27 del 16.02.2026 nella parte in cui, all’art. 16, comma 6, e alle annesse tabelle di valutazione titoli, non valuta il servizio civile nazionale e/o universale; b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui non prevede la valutazione del servizio civile nazionale e/o universale ai fini delle graduatorie provinciali per le supplenze
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026, limitatamente all'art. 16, comma 6, e alle tabelle di valutazione dei titoli, deducendo la mancata valutazione del servizio civile nazionale e/o universale. Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione in atti e in assenza di adeguate specificazioni nel ricorso e negli ulteriori scritti difensivi, che le posizioni dei ricorrenti potrebbero essere eterogenee sotto due profili: l'appartenenza a diverse graduatorie provinciali e la diversa natura del servizio prestato. In particolare, alcuni ricorrenti avrebbero svolto il servizio militare di leva obbligatorio, mentre altri avrebbero prestato servizio civile nazionale o universale su base volontaria. Poiché l'ordinanza ministeriale n. 27/2026 prevede la piena valutabilità, purché prestato in costanza di nomina, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo ad esso assimilato per legge, ma non menziona il servizio civile nazionale o universale, il Collegio ha ravvisato un possibile conflitto di interessi tra i ricorrenti e seri dubbi sulla sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso in forma collettiva. Il TAR ha inoltre ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali interessate.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'ordinanza ministeriale impugnata né ha adottato la misura cautelare richiesta. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni; il mancato rispetto di entrambi i termini comporta l'improcedibilità. Inoltre, ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni e possibile conflitto di interessi. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, Ordinanza Ministeriale n. 27/2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è richiamata per evidenziare che l'ordinanza vigente valuta il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo legalmente assimilato, senza menzionare il servizio civile nazionale o universale.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le posizioni dei ricorrenti siano omogenee sotto il profilo sostanziale e processuale e non sussista un conflitto di interessi tra essi; l'appartenenza a graduatorie diverse e la diversa natura dei servizi posti a fondamento della pretesa possono integrare elementi di eterogeneità incompatibili con il ricorso collettivo.
- Quando emergano dubbi seri sulla sussistenza dei presupposti del ricorso collettivo, il giudice può assegnare alle parti un termine perentorio per il deposito di memorie specificamente concentrate su tale questione, prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio riguardante graduatorie o procedure amministrative con una pluralità di soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura mediante notificazione per pubblici proclami, quando ricorrano i presupposti processuali.
- I termini stabiliti dal giudice per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori e il loro mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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