Sentenza n. 1081/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 23.12.2021, pubblicata sul BURL Parte Seconda, Anno 53, n. 2 del 12.01.2022, recante “intesa sulla localizzazione dell'opera denominata <Completamento raddoppio linea ferroviaria Genova – Ventimiglia e potenziamento tecnologico> ai sensi dell'art. 165, comma 5 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 s.m.i.”; nonché l'annullamento - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ancorché allo stato non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva sin d'ora di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1233 del 23 dicembre 2021, recante conferma dell’intesa sulla localizzazione del completamento del raddoppio della linea ferroviaria Genova–Ventimiglia e del potenziamento tecnologico
Esito
Favorevole al resistente (regione e società ferroviaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ambientalista, un’associazione di tutela degli utenti e cittadini liguri hanno chiesto l’annullamento della deliberazione regionale che confermava l’intesa sulla localizzazione dell’opera ferroviaria. Con il primo motivo hanno dedotto violazione della disciplina sulla VIA, difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà: la Regione avrebbe recepito una VIA del 1996 ormai scaduta, senza considerare modifiche intervenute nei vincoli ambientali e paesaggistici né i pareri dei Comuni; hanno inoltre sostenuto che occorresse una nuova VIA comprensiva della valutazione di incidenza. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione della disciplina sulla VIA e dei principi europei in materia di trasporto ferroviario, difetto di istruttoria e mancata valutazione delle alternative progettuali, contestando il tracciato scelto. In corso di causa hanno chiesto il rinvio della trattazione, in ragione della nuova istanza di VIA e valutazione di incidenza presentata da RFI l’11 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, non ravvisando ragioni eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari delle amministrazioni, applicando il principio della ragione più liquida. Il primo motivo è stato respinto: la deliberazione impugnata si limitava a confermare un’intesa sulla localizzazione già espressa in precedenza e prendeva atto che le osservazioni comunali sarebbero state approfondite in conferenza di servizi; i pareri comunali non avevano natura obbligatoria né vincolante e quelli presentati erano stati considerati. È stata inoltre respinta la tesi della scadenza della VIA: per le infrastrutture ferroviarie contemplate dalla norma, la durata dell’efficacia della VIA non può essere inferiore a dieci anni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la VIA del 1996 e il tracciato approvato con la delibera CIPE del 2005, non impugnate, e perché investiva il merito della scelta discrezionale di localizzazione. Ricorso respinto; spese compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non sussistono, infatti, quelle ragioni eccezionali che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. esige per derogare al principio di concentrazione del giudizio e di speditezza del processo;
Il rinvio della trattazione richiede ragioni eccezionali idonee a giustificare la deroga ai principi di concentrazione e speditezza; la pendenza di una nuova istanza di valutazione ambientale non è stata ritenuta sufficiente.
artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a.
in quanto i motivi di ricorso sono infondati, oltre che sotto alcuni profili anche inammissibili.
Il giudice può definire la controversia dando priorità alla ragione più liquida, senza esaminare prima le eccezioni preliminari, quando i motivi di ricorso risultano infondati o inammissibili.
art. 3 d.lgs. 190/2002
L’art. 3 del d. lgs. n. 190 del 2002 prevede che “le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare”, quindi una richiesta di parere non obbligatorio, né vincolante.
Nel procedimento considerato, le valutazioni delle amministrazioni interessate costituiscono pareri non obbligatori e non vincolanti.
art. 51 d.l. 76/2020
La disposizione, applicabile al caso in esame, trattandosi di opera ferroviaria di competenza statale, ha la finalità di evitare che opere infrastrutturali particolarmente complesse perdano l'efficacia della VIA a causa dei lunghi tempi di progettazione, finanziamento ed esecuzione.
Per le infrastrutture ferroviarie rientranti nelle categorie indicate, la disposizione assicura una durata minima legale dell’efficacia della VIA, non inferiore a dieci anni, anche al fine di neutralizzare gli effetti dei tempi prolungati di realizzazione.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio della trattazione può essere accolta soltanto in presenza di ragioni eccezionali che giustifichino la deroga ai principi di concentrazione e speditezza del processo.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari quando i motivi di ricorso sono infondati o inammissibili.
- Per le infrastrutture ferroviarie contemplate dall’art. 51 del d.l. 76/2020, l’efficacia del provvedimento di VIA ha una durata minima legale non inferiore a dieci anni, volta a evitare che la complessità e i tempi di realizzazione dell’opera ne determinino la perdita di efficacia.
- La contestazione del merito di una scelta amministrativa discrezionale di localizzazione non è ammissibile quando mira a rimettere in discussione valutazioni contenute in atti presupposti non impugnati.
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