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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23697/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto la condanna delle amministrazioni statali al pagamento della remunerazione asseritamente dovuta per la frequenza di scuole di specializzazione medica, in via principale quale adeguata remunerazione annua, in subordine quale risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi, e ulteriormente in via subordinata come equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale di Roma aveva rigettato le domande per prescrizione e la Corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. 370/1999. Con il ricorso per cassazione gli interessati denunciavano violazione di norme e principi sul risarcimento da omesso recepimento di direttive comunitarie e sostenevano che la prescrizione non potesse decorrere prima del 17 maggio 2011, poiché solo allora si sarebbero chiariti, nel tempo, i profili di giurisdizione, natura dell'azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva; chiedevano anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul principio di effettività della tutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura si poneva contro un orientamento nomofilattico consolidato, già reiteratamente confermato. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, per i corsi iniziati nel periodo rilevante, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. 370/1999, che ha reso definitivamente percepibile l'inadempimento statale e la sua cristallizzazione. Ha escluso che le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine o legittimazione passiva potessero differire la decorrenza della prescrizione, osservando che la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e che l'eventuale errore sulla giurisdizione era emendabile con regolamento di giurisdizione. Ha inoltre negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre a una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale

    Per la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi il termine applicabile è quello ordinario decennale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura contrastava con un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 267 TFUE

    È stata respinta l'istanza di rinvio pregiudiziale perché la questione non presentava incertezza rilevante ai fini del rinvio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel contesto della necessità di bilanciare accesso alla giustizia e ragionevole durata del processo.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    È stata applicata la condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenendo l'impugnazione temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    La disposizione è stata considerata come momento di consolidamento dell'inadempimento statale e dies a quo della prescrizione per gli esclusi dal beneficio.

  • art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260

    L'erronea evocazione di un diverso organo statuale è stata considerata mera irregolarità sanabile.

  • art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    La disciplina economica del trattamento dei medici specializzandi è stata ritenuta applicabile solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È stato richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema di attuazione delle direttive sui medici specializzandi.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito del giudizio.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di rilevabilità della prescrizione.

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie sui medici specializzandi, per i corsi rientranti nel periodo coperto dall'inadempimento statale, la prescrizione decennale decorre dal momento in cui la legge nazionale abbia reso oggettivamente percepibile la definitiva cristallizzazione dell'inadempimento, e non dal successivo consolidarsi della giurisprudenza su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva.
  • Le incertezze interpretative successive su quale giudice sia competente, su quale azione sia esperibile o su quale soggetto sia convenuto non impediscono la decorrenza della prescrizione, quando il danneggiato possa comunque attivarsi anche con iniziative stragiudiziali o con gli strumenti processuali idonei a risolvere il dubbio.
  • La disciplina sopravvenuta che ridisegni il regime del credito risarcitorio non si applica retroattivamente ai fatti anteriori se la legge non prevede espressamente tale efficacia; per i rapporti pregressi resta ferma la regola già affermata dalla giurisprudenza consolidata.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è superflua quando la questione di diritto unionale sia già stata affrontata in modo coerente dalla giurisprudenza di legittimità e non residui un dubbio interpretativo rilevante.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre tesi già ripetutamente disattese dalla giurisprudenza consolidata può essere qualificata come inammissibile e, nei casi più marcati, come temeraria, con conseguente condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniGiurisdizione
RamiResponsabilità civileProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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