Cassazione Civile, Ordinanza n. 10515/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di ottenere il riconoscimento dell'inquadramento superiore e le relative differenze retributive per le mansioni di fatto svolte. La Corte territoriale aveva accertato che la lavoratrice era addetta di fatto a un'intera linea di prodotto nel settore "processo a sostegno del reddito" e aveva ritenuto che tale attività corrispondesse, secondo le declaratorie del CCNL 1998/2001, alla posizione C1, mentre la posizione C3 richiedeva la responsabilità per lavoro altrui e una visione globale dell'intero processo produttivo della struttura. L'ente ricorrente ha censurato tale impostazione sostenendo, in sostanza, che il periodo considerato ricadeva anche sotto il CCNL 2006/2009, che aveva modificato il sistema di classificazione e che, quindi, la disciplina sopravvenuta avrebbe dovuto essere applicata. Il ricorso denunciava dunque l'erronea valutazione del giudice di merito in ordine all'inquadramento e alla rilevanza della contrattazione collettiva sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte di merito quanto alla riconducibilità delle mansioni svolte alla declaratoria dell'Area C, pur osservando che il giudice territoriale aveva trascurato di considerare il CCNL 2006/2009 per il periodo successivo al 30.9.2007. La Suprema Corte ha però verificato che, anche alla luce della nuova contrattazione, l'attività di fatto svolta dalla lavoratrice integrava comunque i presupposti dell'Area C, e in particolare del livello C1, poiché l'Area B riguarda fasi o fasce di un processo mentre l'Area C concerne la gestione dell'intero processo con assunzione di responsabilità. La motivazione è stata quindi rettificata e la sentenza impugnata è stata confermata nel risultato finale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura del merito delle valutazioni compiute dal giudice di merito quando l'accertamento sulla concreta attività svolta e sulla sua riconducibilità alle declaratorie contrattuali risulti logicamente coerente e sorretto da motivazione non illogica.
- In tema di inquadramento del personale regolato da contrattazione collettiva successiva, il nuovo sistema classificatorio va applicato al periodo di sua efficacia, ma l'attività concreta va comunque ricondotta alla declaratoria che descrive il contenuto professionale effettivamente svolto.
- Se il nuovo CCNL distingue tra attività consistenti nello svolgimento di fasi o fasce di un processo e attività che comportano la gestione dell'intero processo con assunzione di responsabilità, il riconoscimento delle mansioni superiori dipende dall'effettiva estensione delle funzioni svolte in concreto.
- Quando l'accertamento di fatto dimostra che il lavoratore ha gestito l'intera linea o il processo produttivo completo, è coerente ricondurre l'attività all'area contrattuale superiore che richiede la responsabilità globale del processo, con conseguente diritto alle differenze retributive rispetto alle aree inferiori.
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