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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11533 - Corte di Cassazione

- Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Spese di ristrutturazione - Attività imprenditoriale - Acquisto di beni - Inerenza o strumentalità del bene - Indetraibilità per iscrizione dell'immobile in cat.A2 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, contestando il recupero dell'IVA detratta sulle spese di ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà della controllante statunitense e detenuto in locazione. L'Amministrazione aveva negato la detrazione perché l'immobile era inizialmente accatastato in categoria A/2, abitativa, e perché non era di proprietà della contribuente né ammortizzabile. La società ha sostenuto che l'immobile era destinato all'attività turistica e che la categoria catastale non poteva escludere, di per sé, la strumentalità del bene. La Corte ha inoltre esaminato il ricorso incidentale dell'Ufficio relativo al recupero IRES fondato sulla disciplina delle società non operative.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla CTR Toscana, in diversa composizione. Ha stabilito che l'IVA sulle spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi può essere detratta quando esiste un nesso di strumentalità con l'attività imprenditoriale o professionale, anche se l'attività è soltanto potenziale o programmata, purché il mancato avvio non dipenda da circostanze imputabili al contribuente. La categoria catastale A/2 non è decisiva: il giudice deve verificare concretamente la destinazione e la strumentalità dell'immobile. È stato accolto anche il ricorso incidentale dell'Ufficio sull'IRES, poiché la prova contraria alla presunzione prevista per le società non operative richiede situazioni oggettive, straordinarie e non imputabili alla società. Le questioni sulle sanzioni sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto quando i beni o servizi acquistati sono inerenti e strumentali all'attività economica, secondo una valutazione concreta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1, lett. i)

    La norma non consente di negare automaticamente la detrazione sulla base della sola categoria catastale dell'immobile; occorre verificare la sua effettiva destinazione all'attività d'impresa.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, lett. c)

    La disposizione riguarda le condizioni per il rimborso dell'IVA e non può essere utilizzata per escludere automaticamente la detrazione relativa a lavori eseguiti su immobili di proprietà di terzi.

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30

    La presunzione di reddito per le società non operative può essere superata solo dimostrando situazioni oggettive e straordinarie, non imputabili alla società, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi presunti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza interpretativa presuppone una specifica allegazione e la prova di effettive difficoltà interpretative; la questione è stata comunque assorbita dal rinvio.

  • Direttiva 17 maggio 1977, n. 388, art. 17, par. 2, lett. a), ora Direttiva 28 novembre 2006, n. 112, art. 168, lett. a)

    Il principio unionale di neutralità dell'IVA tutela il diritto alla detrazione per gli acquisti destinati all'attività economica, salvo che manchi il nesso effettivo con tale attività o si tratti di un consumatore finale.

Massime di principio

  • Le spese di ristrutturazione sostenute da un'impresa su un immobile non di sua proprietà possono dare diritto alla detrazione IVA se l'immobile è concretamente strumentale all'attività svolta o programmata.
  • La categoria catastale dell'immobile non è, da sola, decisiva per stabilire l'inerenza o la strumentalità: prevalgono la destinazione effettiva, l'utilizzo previsto e il collegamento con l'attività economica.
  • Il diritto alla detrazione può spettare anche quando l'attività non è ancora iniziata, purché esistano elementi oggettivi che dimostrino una reale attività preparatoria o una concreta prospettiva imprenditoriale.
  • La detrazione deve essere negata quando l'operazione serve soltanto a trasferire costi e detrarre IVA in favore di un soggetto che, nella sostanza, è un consumatore finale, oppure quando il mancato esercizio dell'attività dipende da comportamenti imputabili al contribuente.
  • Per superare la presunzione di non operatività occorre provare impedimenti oggettivi, straordinari e indipendenti dalla volontà della società; semplici omissioni, ritardi organizzativi o irregolarità imputabili alla società non sono sufficienti.

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