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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01070/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un docente assunto a tempo determinato che aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento del diritto agli emolumenti maturati durante il periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile anche ai rapporti a termine l'art. 2 della l. n. 476 del 1984, valorizzando il dato letterale della norma e negando che l'obbligo di restituzione degli emolumenti potesse escludere il beneficio nei rapporti a termine. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, sostenendo che l'aspettativa retribuita per dottorato sarebbe riservata ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non anche ai lavoratori a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato un proprio precedente conforme, secondo cui l'aspettativa retribuita per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca spetta solo al rapporto a tempo indeterminato, poiché la disciplina presuppone la prosecuzione del rapporto per un periodo minimo dopo il conseguimento del dottorato. Ha inoltre escluso che la disciplina sia in contrasto con il principio di non discriminazione europeo quando la durata del contratto a termine non consenta, per sua natura, la prosecuzione del rapporto per il periodo richiesto. Ha ritenuto irrilevanti eventuali vicende successive, come la reiterazione dei contratti fino all'immissione in ruolo, perché il giudizio va condotto avendo riguardo alla natura del rapporto in essere al momento del congedo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. n. 476 del 1984

    L'aspettativa retribuita per ammissione a corsi di dottorato di ricerca è riservata al rapporto a tempo indeterminato, desumendosi dalla previsione della prosecuzione del rapporto per un periodo minimo dopo il conseguimento del dottorato.

  • art. 52, comma 57, l. n. 448 del 2001

    Norma modificativa della disciplina del congedo per dottorato, letta in continuità con il requisito della prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro di censura per la dedotta violazione di legge prospettata dal Ministero.

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegata alla direttiva 1999/70/CE

    La limitazione del beneficio ai soli rapporti a tempo indeterminato non contrasta con il principio di non discriminazione se la durata del contratto a termine non consente la prosecuzione biennale del rapporto dopo il dottorato.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamo alla motivazione del precedente giurisprudenziale conforme.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'aspettativa retribuita per dottorato di ricerca prevista dalla legge non si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato quando la sua struttura presupponga la prosecuzione del rapporto per un periodo minimo successivo al conseguimento del titolo.
  • Ai fini dell'applicazione del beneficio, rileva la natura del rapporto esistente al momento della concessione del congedo, non essendo decisive vicende successive come reiterazioni contrattuali o successiva immissione in ruolo.
  • La disciplina interna che riservi un trattamento di favore ai soli dipendenti a tempo indeterminato può essere compatibile con il principio di non discriminazione nei rapporti a termine se la diversità di trattamento è giustificata dalla durata del contratto e dalla finalità legittima dell'istituto.
  • Quando il principio di diritto è già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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