Cassazione Penale, Ordinanza n. 00523/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato personalmente la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso era affidato a un unico motivo di vizio di motivazione, deducendo la sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato dopo la soppressione, per effetto della legge n. 103 del 2017, della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione; ha inoltre rilevato la tardività dell'impugnazione rispetto al termine di 15 giorni e, comunque, l'inammissibilità della censura perché estranea ai motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consentono solo doglianze sulla volontà dell'imputato, sulla correlazione tra richiesta e sentenza, sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017; ha altresì evidenziato che il ricorso era tardivo rispetto al termine di impugnazione e che, comunque, il motivo dedotto non rientrava tra quelli tassativamente ammessi contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) oggetto di impugnazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
esclude, per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 585 c.p.p.
stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi specifici e tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi non rientranti nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
artt. 610, comma 1 e 611 c.p.p.
disciplinano la trattazione partecipata dei ricorsi; la Corte precisa che, fuori dai casi speciali del patteggiamento, opera la procedura speciale di cui all'art. 610, comma 5-bis.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi la colpa del ricorrente e dunque l'applicazione delle conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna in patteggiamento, relativa al reato in materia di stupefacenti di lieve entità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria l'assistenza tecnica del difensore.
- La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso quando il termine per proporlo è decorso senza valida proposizione.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento deduce il vizio di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, ma non investe uno dei motivi specificamente consentiti dalla legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità in rito.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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