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Parere

Parere n. 266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Verona ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. K10/C/455061 del 23 febbraio 2018 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del 23 febbraio 2018 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, deducendo in modo generico un trattamento discriminatorio e un'ingiustizia manifesta. Il diniego era motivato dall'esistenza di pregiudizi penali, tra cui una sentenza di condanna del 5 febbraio 2017 per reati ostativi. Il Ministero dell'interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario. La questione preliminare sottoposta alla Sezione riguarda quindi il riparto di giurisdizione sulle controversie relative al diniego della cittadinanza italiana e, in particolare, se il provvedimento impugnato coinvolga l'unico ambito di valutazione discrezionale amministrativa riconosciuto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, concernente i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Il parere

La Sezione ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l'orientamento più recente e prevalente, rispetto all'acquisto della cittadinanza per iuris communicatio il richiedente è titolare di un diritto soggettivo, che degrada a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione eserciti il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego in esame era fondato su pregiudizi penali e non su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora essa venga riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

È fondata l'eccezione del Ministero dell'interno: per le controversie sull'acquisto della cittadinanza italiana, la giurisdizione spetta al giudice ordinario salvo che il diniego dipenda dall'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, relativo ai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Traslatio iudicii

Al ricorso straordinario si applica, con gli adattamenti imposti dalla sua natura, l'art. 11, comma 2, c.p.a. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Repubblica, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina la domanda di conferimento della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È stata indicata dall'amministrazione quale base del rigetto della domanda per l'esistenza di pregiudizi penali.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    Individua l'unica causa preclusiva rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione; solo in tale ipotesi la posizione del richiedente degrada da diritto soggettivo a interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

  • art. 8, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione, che precludeva il rigetto dopo il decorso di due anni dalla presentazione dell'istanza, è stata abrogata dall'art. 14 del decreto-legge n. 113/2018; il precedente orientamento della Sezione fondato anche su tale disciplina è stato ritenuto superato.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    È applicabile, con gli adattamenti necessari, al ricorso straordinario: consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 14 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

    Ha abrogato il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 91/1992.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, salvo che il diniego sia fondato sull'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.
  • L'unica causa preclusiva dell'acquisto della cittadinanza rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, con conseguente degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo, è costituita dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  • Il diniego della cittadinanza fondato su pregiudizi penali o su altre ragioni diverse dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione nel ricorso straordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Repubblica, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino tunisino contro il Ministero dell'interno e la Prefettura di Verona per l'annullamento del decreto del 23 febbraio 2018, con cui era stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992.

Fatti e motivi del ricorso

La domanda era stata respinta in ragione dell'esistenza di pregiudizi penali, tra cui una sentenza di condanna del 5 febbraio 2017 per reati ritenuti ostativi. In sede di osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'interessato aveva dichiarato di non avere ulteriori condanne, di avere richiesto la riabilitazione e di essere integrato nel tessuto sociale.

Il ricorso straordinario non conteneva motivi specifici, ma formulava censure generiche di trattamento discriminatorio e ingiustizia manifesta.

Contraddittorio procedimentale e consultivo

La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio. Il Ministero aveva trasmesso al ricorrente la relazione istruttoria, assegnandogli trenta giorni per eventuali osservazioni. Successivamente, anche la Sezione aveva trasmesso la relazione, concedendo un ulteriore termine per memorie. Nessuna delle parti si è avvalsa dei termini assegnati.

Questione di giurisdizione

Il Ministero dell'interno aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La Sezione ha accolto l'eccezione, richiamando il più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte di cassazione a Sezioni unite.

Secondo tale orientamento, nelle controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio il richiedente è titolare di un diritto soggettivo. Tale posizione si trasforma in interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.

Ragioni della decisione

La Sezione ha precisato che la valutazione discrezionale rilevante ai fini del riparto di giurisdizione è soltanto quella concernente la sicurezza della Repubblica. Le altre cause di diniego, compresa quella relativa ai pregiudizi penali posta a fondamento del provvedimento impugnato, non rientrano in tale specifica area di discrezionalità.

Ne consegue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La Sezione ha inoltre rilevato che il precedente orientamento contrario, in passato seguito anche dalla stessa Sezione con il parere n. 1387 del 5 agosto 2020, deve ritenersi superato. Sono stati richiamati, tra gli altri, i pareri della Sezione n. 512 del 23 marzo 2023, n. 405 del 28 aprile 2025, n. 1458/2025 e n. 1388/2025, nonché le pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 7441/1993, n. 1000/1995 e n. 29297/2021.

Esito e traslatio iudicii

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Sezione ha tuttavia riconosciuto la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, applicando con gli opportuni adattamenti l'art. 11, comma 2, c.p.a.

La riproposizione deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ma restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Oscuramento dei dati personali

In applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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