Sentenza n. 3846/2026 - Napoli, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento 1) della Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Impianti Sportivi del Comune di Villaricca (NA) n. 929 del 29 settembre 2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica per l'affidamento della realizzazione dell'asilo nido comunale in Via Amendola - CIG B82707014F in favore dell'operatore economico società G. IMMOBILIARE SRL - codice fiscale e partita 08999241212; 2) della nota prot. 21053/2025 del 29 settembre 2025 con cui è stata comunicato il provvedimento sub 1); 3) di tutti i verbali di gara, conosciuti a seguito dell'accesso consentito in data 20 Ottobre 2025, e, in particolare: a) del verbale di gara n. 1 del 24 Settembre 2025, Prot. n. 1125/2025, nella parte in cui la commissione di gara, nel verificare la ricevibilità delle offerte, non ha disposto l'esclusione dell'operatore economico società G. IMMOBILIARE SRL; b) del verbale di gara n. 2 del 25 settembre 2025, prot. 1136/2025, e n. 3 del 26 Settembre 2025, prot. 1152/2025, nella parte in cui la commissione di gara, nel valutare le offerte tecniche pervenute, non ha disposto l'esclusione dell'offerta dell'operatore società G. IMMOBILIARE SRL, ma, anzi, l’ha valutata; c) del verbale di gara n. 4 del 26 settembre 2025, prot. 1155/2025, nella parte in cui la commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, ha provveduto ad aprire le offerte economiche, sempre senza disporre l'esclusione dell'offerta della società G. IMMOBILIARE SRL, collocandolo all’esito al primo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 71,87 punti; 4) ove adottato, del verbale di consegna in via di urgenza in favore della società G. IMMOBILIARE SRL; nonché a) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l'accertamento del diritto della società Resilienza Costruzioni s.r.l. a conseguire l'aggiudicazione della commessa, subentrando, ove del caso, nell'esecuzione della stessa; b) in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla stessa società per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla G. Immobiliare S.r.l. il 27/12/2025: per l’annullamento: dei verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4 del settembre 2025 (prot. nn. 1125/2025, 1136/2025, 1152/2025, 1155/2025), e di ogni atto presupposto o connesso (ivi incluso il provvedimento implicito di ammissione di controparte) nella parte in cui hanno omesso di disporre l'esclusione dell'offerta presentata dalla concorrente RESILIENZA COSTRUZIONI S.R.L.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Resilienza Costruzioni S.r.l. il 25/2/2026: per l’annullamento: - dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; - nonché della determinazione di cui alla Relazione istruttoria del RUP prot. 914/2026 del 12 Gennaio 2026, depositata dal Comune di Villaricca; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ove e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui: a) la nota del RUP prot. 29755/2025 del 23 dicembre 2025; b) il verbale della commissione di gara n. 5 del 7 gennaio 2026 (prot. n. 13/2026); c) la determinazione della commissione resa all’esito della seduta n. 5 del 7 Gennaio 2026, con cui sono state chieste integrazioni alla società G. IMMOBILIARE s.r.l.; d) la documentazione trasmessa dalla società G. IMMOBILIARE s.r.l. con nota prot. 171 del 5 Gennaio 2026 e con nota prot. 618 del 9 Gennaio 2026; e) il verbale della commissione n. 6 del 12 Gennaio 2026 (prot. 40/2026).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica per la realizzazione di un asilo nido comunale, unitamente agli atti di gara e agli atti successivi di riesame della congruità dei costi della manodopera dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per avere indicato costi della manodopera pari a € 189.879,00, asseritamente insufficienti perché non comprensivi della manodopera necessaria per le migliorie offerte. Ha dedotto la violazione degli artt. 108 e 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e dei punti 18, 23 e 20 del disciplinare, nonché eccesso di potere per istruttoria carente ed errata, difetto di motivazione e illogicità manifesta. In via subordinata ha contestato l’omessa verifica di congruità dei costi della manodopera correlati alle migliorie. Dopo l’ordinanza cautelare, che aveva disposto il riesame dell’offerta, la stazione appaltante ha acquisito chiarimenti e giustificazioni, ritenendo congrui, attendibili e sostenibili i costi dichiarati. Con motivi aggiunti la ricorrente ha contestato tale esito, deducendo erroneità del calcolo del costo della manodopera per l’opera base, mancata considerazione dei costi relativi a specifiche migliorie, divergenze tra le analisi dei prezzi e sottostime dei fabbisogni. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che la ricorrente principale avrebbe omesso documenti prescritti a pena di esclusione e che, a sua volta, non avrebbe allegato il computo metrico non estimativo delle migliorie. Il TAR ha prescisso dall’eccezione di tardività del ricorso principale applicando il criterio della ragione più liquida.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile nella parte relativa all’originaria censura di omessa verifica della congruità dei costi della manodopera, perché, a seguito del remand cautelare, la stazione appaltante ha svolto proprio la verifica inizialmente omessa, facendo venir meno l’interesse attuale allo scrutinio della censura. Nel resto il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’aggiudicataria avesse correttamente indicato nell’offerta economica i costi della manodopera e che né l’art. 108, comma 9, né l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, né la lex specialis imponessero l’indicazione separata e a pena di esclusione dei costi della manodopera riferiti a ciascuna miglioria. La documentazione di gara richiedeva per le migliorie computi metrici non estimativi e, per la valutazione economica, computi metrici estimativi con analisi dei prezzi, documenti che l’aggiudicataria aveva prodotto. Inoltre, in sede di giustificazioni, l’aggiudicataria aveva quantificato € 57.537,38 per la manodopera delle migliorie, ricompresi nel totale dichiarato di € 189.879,00, insieme agli € 132.341,62 per l’opera base. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudizio di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica e non può essere fondato sulla parcellizzazione di singole voci di costo o su scostamenti isolati, se non ne sia dimostrata l’incidenza significativa sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. Gli scostamenti dalle tabelle ANCE non determinano di per sé incongruità, poiché tali tabelle esprimono costi medi e non minimi inderogabili, salvo il trattamento retributivo minimo; l’impresa può giustificare gli scostamenti in base alla propria organizzazione aziendale. La censura relativa alla miglioria sulla sicurezza è stata ritenuta smentita dall’incremento dei costi di sicurezza da € 19.227,00 a € 21.431,00. Quanto alla manutenzione post-collaudo per otto anni, il TAR ha ritenuto che si trattasse di un servizio o garanzia post-collaudo, non di lavori soggetti all’art. 41, comma 14, e ha comunque giudicato plausibile l’assorbimento della relativa manodopera nei costi generali dell’impresa. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe modificato l’esito della gara dopo il rigetto dell’impugnazione principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi € 4.000,00, metà in favore del Comune e metà in favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale
La norma impone l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza, ma non impone automaticamente una distinta indicazione dei costi della manodopera riferiti a ciascuna miglioria, salvo specifica previsione della lex specialis.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera riguarda i lavori oggetto dell’appalto; non si estende, secondo il TAR, alla manutenzione qualificata come servizio o garanzia post-collaudo.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione che, insieme all’art. 108, comma 9, conferma l’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La violazione dell’obbligo di indicazione dei costi della manodopera può comportare l’esclusione, ma nel caso esaminato tale violazione non sussisteva.
Massime di principio
- L’indicazione separata dei costi della manodopera prescritta dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 non comporta, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, l’obbligo generalizzato di indicare distintamente i costi della manodopera relativi a ciascuna miglioria proposta nell’offerta tecnica.
- Il giudizio di congruità dell’offerta deve essere globale e sintetico: la contestazione di singole voci di costo o di scostamenti isolati non è sufficiente a dimostrare l’incongruità, se non viene provata la loro incidenza significativa sulla sostenibilità complessiva dell’offerta.
- Le tabelle ministeriali e le tabelle ANCE esprimono costi medi della manodopera e non costituiscono, salvo il trattamento retributivo minimo, parametri assoluti e inderogabili; l’operatore economico può giustificare gli scostamenti sulla base della propria organizzazione aziendale, purché fornisca elementi adeguati e documentati.
- La verifica di congruità svolta dalla stazione appaltante dopo un provvedimento cautelare di remand può far venir meno l’interesse alla censura originaria di omessa verifica, determinando l’improcedibilità di quella specifica doglianza.
- La manutenzione offerta dopo il collaudo, quando qualificata come servizio o garanzia post-collaudo e non come lavorazione oggetto dell’appalto, non è soggetta all’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera previsto per i lavori.
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