Sentenza n. 1843/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della delibera AGCOM n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità il 17 gennaio 2023, ad oggetto "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media" e dell'Allegato A alla medesima delibera ad oggetto "Relazione tecnico-finanziaria – Modalità e criteri di determinazione del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media", nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, inclusa, in via esemplificativa e non esaustiva, la delibera AGCOM n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022, pubblicata sul sito dell'Autorità (www.agcom.it) il 17 gennaio 2023, ad oggetto "Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023" e i relativi Allegati A ("Fac-simile del Modello") e B ("Istruzioni per il Pagamento").
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCOM n. 410/22/CONS e n. 416/22/CONS relative alla determinazione, al modello telematico e alle istruzioni per il versamento del contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nel settore dei servizi media
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui AGCOM ha determinato il contributo per l’anno 2023 e la connessa delibera recante il modello telematico e le istruzioni di pagamento. Ha dedotto: la mancata corrispondenza del contributo con i costi amministrativi sostenuti dall’Autorità per la regolazione delle concessionarie di pubblicità; la mancata corrispondenza con i costi amministrativi dell’attività di regolazione nel settore dei media; l’illegittima imposizione di oneri documentali eccessivamente gravosi, assistiti da conseguenze sanzionatorie onerose; la violazione della libera circolazione dei servizi, dell’art. 56 TFUE e dell’art. 16 della direttiva servizi, nonché delle libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stata inoltre prospettata, in via eventuale, la rimessione alla Corte costituzionale. AGCOM ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità della domanda di accertamento, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto impositivo devoluto al giudice tributario, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di AGCOM. Ha affermato che il petitum sostanziale riguardava la legittimità di un atto generale attuativo della norma impositiva e la stessa sussistenza del potere dell’Autorità di imporre il contributo a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, non la legittimità di un singolo atto impositivo; pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Anche la domanda di accertamento è stata ritenuta ammissibile, perché proposta non autonomamente, ma in connessione inscindibile con la domanda di annullamento. Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi già affermati dal Consiglio di Stato e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea: ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in un altro Stato membro non possono essere imposti, in forza del principio del Paese d’origine, oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato di stabilimento. Tali principi si applicano anche ai contributi richiesti ai fornitori di servizi media audiovisivi e non sono esclusi dalla natura tributaria del contributo. È stata inoltre esclusa la rilevanza della presunta stabile organizzazione in Italia, non provata; in ogni caso, la nozione fiscale di stabile organizzazione ex art. 162 TUIR non coincide con quella di stabilimento rilevante ai sensi delle direttive europee di settore. Il quarto motivo, relativo alla violazione della libera circolazione dei servizi, è stato ritenuto fondato e assorbente rispetto agli altri. Il TAR ha disapplicato le disposizioni che includevano tra gli obbligati le imprese non stabilite in Italia e ha annullato, nei limiti indicati in motivazione, la delibera impugnata e i relativi allegati, comprese le misure connesse. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
La previsione sulla libera prestazione dei servizi impedisce di imporre a un prestatore stabilito in un altro Stato membro obblighi contributivi incompatibili con il principio del Paese d’origine.
art. 16 direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)
È richiamato quale parametro europeo della libertà di prestazione dei servizi, violato dall’imposizione del contributo a un operatore non stabilito in Italia.
art. 3, par. 2, direttiva 2000/31/CE
Ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in un altro Stato membro non possono essere imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento.
art. 162 TUIR
La nozione fiscale di stabile organizzazione non coincide con la nozione di stabilimento propria delle direttive europee di settore e non può quindi giustificare, di per sé, l’imposizione del contributo speciale AGCOM.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Il Collegio richiama la possibilità di fare riferimento alla motivazione semplificata mediante richiamo a precedenti conformi.
art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
È richiamato quale fondamento del richiamo, nella motivazione, a precedenti giurisprudenziali pertinenti.
Massime di principio
- La controversia relativa alla legittimità di un atto generale attuativo di un prelievo, con cui si contesta in radice il potere dell’amministrazione di imporre il contributo a una determinata categoria di soggetti, appartiene alla giurisdizione amministrativa e non a quella tributaria, anche quando il contributo abbia natura sostanzialmente tributaria.
- La domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo è ammissibile quando non sia proposta autonomamente, ma costituisca il presupposto logico e inscindibile della domanda di annullamento dell’atto generale impositivo.
- In applicazione del principio del Paese d’origine, a un prestatore di servizi della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro non possono essere imposti, dallo Stato in cui il servizio è fruito o commercializzato, oneri contributivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato di stabilimento, salvo quanto consentito dal diritto dell’Unione.
- Il principio del Paese d’origine previsto per i servizi della società dell’informazione può trovare applicazione anche ai contributi imposti ai fornitori di servizi media audiovisivi, quando l’attività svolta rientri nell’ambito dei servizi della società dell’informazione.
- La nozione di stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte sui redditi non coincide con la nozione di stabilimento propria delle direttive europee di settore; pertanto, la mera prospettazione di una stabile organizzazione fiscale in Italia, peraltro non provata, non consente di assoggettare al contributo un operatore stabilito in altro Stato membro.
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