Ordinanza n. 1117/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe ADSS Sostegno II grado, nella parte relativa alla decurtazione di 12,50 punti dal punteggio del ricorrente, nonché gli atti di rielaborazione dei titoli e l'alert MIM che ha qualificato come non selettivo il corso INDIRE
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per la classe ADSS Sostegno II grado per la Sardegna, approvata dall'U.S.R. Sardegna, contestando l'attribuzione di 186,25 punti anziché 198,75. La controversia riguarda la decurtazione di 12,50 punti inizialmente riconosciuti per il titolo costituito dalla specializzazione specifica conseguita mediante frequenza di percorsi selettivi di accesso, previsto dall'Allegato B al D.M. 205/2023. Il ricorrente ha contestato anche il precedente provvedimento di rielaborazione dei titoli e l'alert MIM del 22 maggio 2026, in base al quale il corso INDIRE frequentato per la specializzazione sul sostegno sarebbe stato ritenuto non selettivo. L'eventuale riconoscimento dei punti determinerebbe il passaggio dalla posizione n. 48 alla posizione n. 21, con possibile pregiudizio per i candidati collocati nelle posizioni dalla n. 22 alla n. 47. Nell'atto introduttivo è stata pertanto formulata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della decurtazione dei punti, della graduatoria o della qualificazione del corso INDIRE come non selettivo. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati collocati tra le posizioni n. 22 e n. 47, considerando elevato il numero dei destinatari. Ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, disponendo che il ricorrente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, invii al Ministero e all'U.S.R. Sardegna una comunicazione sintetica contenente numero di ricorso, petitum, censure e atti impugnati; le amministrazioni dovranno pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali entro i successivi 20 giorni e rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Il ricorrente dovrà poi depositare la prova della notifica entro 20 giorni dall'adempimento della pubblicazione, a pena di improcedibilità. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata all'udienza pubblica del 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
Allegato B al D.M. 205/2023
A2.2 … specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso …
È il parametro richiamato nella controversia per l'attribuzione dei 12,50 punti relativi alla specializzazione specifica; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'interpretazione.
art. 49 c.p.a.
La disposizione è implicitamente applicata attraverso l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e l'ordine di integrazione del contraddittorio, ma l'ordinanza non la richiama espressamente nel testo.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può determinare lo scavalcamento o l'esclusione di numerosi candidati collocati in posizione intermedia, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante notifica per pubblici proclami, se l'elevato numero dei destinatari rende adeguata tale modalità.
- L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice deve essere eseguita entro i termini e secondo le modalità stabilite nell'ordinanza; il mancato adempimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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