Ordinanza n. 4725/2026 - Milano, Sezione 5
per l'esecuzione della Sentenza n. 68/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata l'11.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 68/2025, che ha ordinato il pagamento delle retribuzioni maturate dal 10 ottobre 2021 e/o fino al 30 giugno 2022, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole mensilità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 febbraio 2025, nella parte in cui ha condannato il Ministero al pagamento delle retribuzioni maturate in forza delle previsioni contrattuali dal 10 ottobre 2021 e/o comunque fino al 30 giugno 2022, con rivalutazione e interessi legali dalle singole mensilità. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la sentenza e l'attestazione del suo passaggio in giudicato depositate con il ricorso erano prive dell'asseverazione prescritta per le copie informatiche di documenti analogici. Non sono stati ancora esaminati i motivi di merito relativi all'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente di regolarizzazione, senza decidere l'ammissibilità o il merito del ricorso per ottemperanza. Il difensore deve asseverare la conformità della copia informatica della sentenza e dell'attestazione di passaggio in giudicato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza. Il Collegio ha avvertito che l'omessa regolarizzazione potrà essere valutata ai fini dell'inammissibilità o irricevibilità del ricorso. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 novembre 2026; ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è riservata.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento (…)
La copia informatica di un atto processuale o di un provvedimento formato su supporto analogico acquista efficacia equivalente all'originale o alla copia conforme quando il difensore ne attesta la conformità mediante asseverazione.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida
La copia per immagine di un documento analogico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata secondo le modalità previste.
art. 114, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 114, comma 2 c.p.a., unitamente al ricorso per ottemperanza «è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato»
Al ricorso per ottemperanza deve essere allegato il provvedimento in copia autentica e, quando occorre, la prova del suo passaggio in giudicato; la documentazione depositata priva della prescritta asseverazione deve essere regolarizzata.
art. 73 c.p.a.
dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della inammissibilità/irricevibilità del ricorso
La mancata regolarizzazione documentale entro il termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini dell'inammissibilità o dell'irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare in copia autentica il provvedimento di cui chiede l'esecuzione e, se pertinente, la prova del passaggio in giudicato; se si deposita una copia informatica per immagine di un documento analogico, la conformità deve essere asseverata secondo le modalità previste.
- La carenza dell'asseverazione della copia informatica del titolo e dell'attestazione di giudicato può essere regolarizzata su ordine del giudice entro un termine perentorio; l'omessa regolarizzazione può essere valutata ai fini dell'inammissibilità o irricevibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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