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Sentenza

Sentenza n. 12790/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento con richiesta di sospensiva A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del -OMISSIS-, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato la sig.ra -OMISSIS- non idonea al concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale effettivi (all. n. 1). B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.5.2026: per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento del -OMISSIS-, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato la sig.ra -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale effettivi; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare; - della graduatoria di merito del concorso di cui al Decreto n. n.-OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- a firma del Comandante Generale dei Carabinieri, inerente la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente;; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa la ricorrente tra i candidati idonei. - di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso, anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;

Giustizia amministrativa202602371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per 4.918 allievi carabinieri, nonché gli atti conseguenti e la graduatoria di merito nella parte in cui non include la candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, fondato sugli esiti di una frattura del malleolo esterno della caviglia sinistra con mezzo di sintesi in situ, classificati con codice 204 e coefficiente 4 dell'apparato locomotore inferiore. Ha dedotto che la propria condizione non integrasse una patologia escludente ai sensi della direttiva tecnica allegata al D.M. 4 giugno 2014 e che dovesse prevalere l'assenza di limitazioni funzionali incompatibili con il servizio. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di approvazione della graduatoria e gli ulteriori atti conseguenti. L'amministrazione ha difeso la legittimità dell'esclusione producendo documentazione tecnica, sanitaria e amministrativa. Il TAR ha disposto una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a.; la Commissione Interforze di II Istanza, dopo avere esaminato la documentazione e svolto una visita ortopedica specialistica, ha confermato la presenza della patologia e di limitazioni funzionali lievi-moderate, ritenute non compatibili con l'idoneità al servizio nell'Arma dei Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la verificazione avesse confermato, mediante esame della documentazione sanitaria e visita specialistica, la validità medico-scientifica della valutazione della Commissione concorsuale e la sussistenza della condizione classificata come esiti di frattura del malleolo esterno della caviglia sinistra con mezzo di sintesi in situ, codice 204, coefficiente 4. Le limitazioni funzionali accertate sono state ritenute incompatibili con l'idoneità al servizio. Le censure miravano sostanzialmente a sostituire le valutazioni della Commissione e del verificatore con quelle della ricorrente e dei sanitari da lei interpellati, senza dimostrare macroscopiche abnormità. Il giudice ha qualificato le valutazioni della Commissione come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di errori o anomalie macroscopiche, non riscontrati nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, e alle spese della verificazione, liquidate in euro 500.

Norme richiamate

  • D.M. 4 giugno 2014

    Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare

    Le commissioni sanitarie concorsuali devono applicare rigorosamente i parametri tecnici e sanitari previsti per la valutazione dell'idoneità al servizio militare.

  • art. 19 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per la disposizione della verificazione tecnica.

  • art. 66 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per l'acquisizione della verificazione disposta dal TAR.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha concorso a fondare l'oscuramento dei dati sanitari nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni mediche preposte ai concorsi militari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche abnormità, errori evidenti o illogicità manifeste; il giudice non può sostituire la propria valutazione, né quella dei consulenti di parte, a quella dell'organo tecnico competente.
  • Quando una verificazione disposta dal giudice, svolta mediante esame della documentazione sanitaria e visita specialistica, conferma la diagnosi e le limitazioni funzionali già accertate dalla commissione concorsuale, tale esito costituisce un rilevante supporto alla legittimità del giudizio di non idoneità, salvo la dimostrazione di specifiche anomalie metodologiche o valutative.
  • Nelle procedure selettive militari, le commissioni sanitarie devono applicare rigorosamente parametri scientificamente consolidati, criteri omogenei e uniformità procedurale, in funzione della parità di trattamento tra i candidati.
  • La comprovata assenza di una totale compromissione funzionale non è di per sé sufficiente a escludere la non idoneità quando gli accertamenti tecnici rilevino limitazioni funzionali, anche lievi o moderate, ritenute incompatibili con le esigenze del servizio secondo la normativa tecnica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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