Cassazione Civile, Ordinanza n. 14182/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
La domanda trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno proposta da una erede di una vittima di crimini di guerra asseritamente commessi dall'esercito tedesco durante la Seconda guerra mondiale. L'attrice ha convenuto in giudizio sia la Repubblica Federale di Germania sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti al Tribunale di Roma. Il primo giudice ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Venezia; riassunta la causa, il Tribunale di Venezia ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ritenendo invece competente il Tribunale di Roma, come giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria ex art. 25 c.p.c. La questione posta alla Corte riguarda dunque la corretta individuazione del giudice territorialmente competente nelle controversie risarcitorie originariamente introdotte non solo contro la Germania, ma anche contro lo Stato italiano o un suo organo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e ha fissato il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza per la riassunzione della causa. Ha ritenuto tempestivo il conflitto sollevato dal Tribunale di Venezia e, richiamando precedenti conformi, ha affermato che quando la domanda risarcitoria è proposta sin dall'inizio sia contro la Repubblica Federale di Germania sia contro lo Stato italiano e/o il Ministero competente, la competenza spetta al Tribunale di Roma quale giudice del forum destinatae solutionis individuato dall'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36. Poiché nel caso concreto la domanda era stata originariamente proposta contro entrambi i soggetti, la competenza è stata attribuita a Roma.
Norme richiamate
richiamato dal Tribunale rimettente come criterio di competenza territoriale per il luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria
art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36
richiamato quale fonte del criterio del forum destinatae solutionis che radica la competenza del Tribunale di Roma nelle domande proposte anche contro lo Stato italiano o il Ministero
indicato come fonte normativa del criterio speciale di competenza applicato dalla Corte
Cass. 7371/25
precedente conforme richiamato dalla Corte
Cass. 23689/25
precedente conforme richiamato dalla Corte
Cass. 33663/25
precedente conforme richiamato dalla Corte
Cass. 460/26
precedente conforme richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Quando una domanda di risarcimento per crimini di guerra è proposta originariamente solo contro la Repubblica Federale di Germania, si applicano le regole ordinarie sulla competenza territoriale.
- Quando la stessa domanda è proposta sin dall'inizio sia contro la Repubblica Federale di Germania sia contro lo Stato italiano o un suo Ministero, la competenza territoriale spetta al Tribunale di Roma quale giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria secondo il criterio speciale richiamato dalla Corte.
- Ai fini della regolazione della competenza è decisivo il petitum originario, cioè l'insieme dei convenuti indicati nell'atto introduttivo, e non la successiva riassunzione o la diversa impostazione accolta da un giudice declinante.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è tempestivo se sollevato dal giudice dopo la riserva assunta all'esito della prima udienza, con ordinanza riservata.
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