Cassazione Penale, Sentenza n. 360/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per "violata consegna pluriaggravata" (artt. 120, 1° e 2° comma, e 47 n.2 cod. pen. mil. pace). Il ricorrente deduce: a) illegittimità della consegna perché emanata dal Comandante di Reparto sulla base di una delega orale e non dal Comandante di Reggimento, per cui mancherebbe titolo legittimante; b) mancanza dell'elemento psicologico (assoluta mancata conoscenza della consegna, appresa solo il giorno successivo); c) applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. perché il fatto sarebbe episodico e privo di conseguenze.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato la qualificazione della consegna come disposizione tassativa e vincolante, richiamando giurisprudenza e normativa che limitano il sindacato del militare sulla legittimità formale della consegna: il rifiuto a eseguire è consentito solo se l'ordine/consegna è manifestamente contrario alle istituzioni o costituisce manifestamente reato, ovvero richiedendo la conferma espressa se si ritiene illegittima. Nel caso concreto la condotta materiale (omissione di cinque ispezioni e mancata apposizione di firme/annotazioni) è stata ritenuta non contestata; la giustificazione del ricorrente (penna non funzionante) è considerata inverosimile e la mancata conoscenza non provata. La richiesta di applicare l'art. 131-bis è stata respinta in considerazione della reiterazione della condotta. Conseguentemente è stata confermata la condanna a due mesi di reclusione militare con doppi benefici e la condanna al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 120 e 47 n.2 cod. pen. mil. pace
Norme incriminatrici applicate per la violata consegna pluriaggravata; orientano la qualificazione penale della mancata esecuzione di consegne tassative impartite per il servizio militare.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa perché la condotta è risultata reiterata e non episodica senza conseguenze.
DPR n. 90/2010 (T.U.O.M.) art. 730
"la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio"
Definizione normativa della "consegna" come insieme di prescrizioni tassative volte a regolare modalità di esecuzione del servizio; supporta la nozione di vincolatività della consegna.
DPR n. 90/2010 (T.U.O.M.) art. 729
"Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti..." e disposizioni sul comportamento in caso di ordini ritenuti illegittimi
Regola l'esecuzione degli ordini e il comportamento del militare che riceve un ordine illegittimo: obbligo di far presente per eventuale conferma e dovere di non eseguire solo se l'ordine è manifestamente contro le istituzioni o manifestamente reato; principio esteso anche alla consegna quanto a sindacabilità limitata.
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) art. 1349
"Gli ordini devono... attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto..."
Introduzione della clausola di legalità degli ordini; implica che il militare può rifiutare solo ordini/consegne manifestamente illegittimi o manifestamente reato, e altrimenti deve chiedere conferma e informare i superiori.
Corte Costituzionale, sent. n. 263/2000
La tutela della norma sulla violata consegna è rivolta al servizio; la consegna deve essere precisa e determinante del comportamento del militare; il reato presuppone che il militare sia comandato a un servizio specifico e abbia i mezzi per eseguirlo.
Cass. Sez. 1, n. 30693/2007 (Demanuele)
La nozione di consegna comprende prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un servizio: conferma ampia portata della nozione di consegna.
Cass. Sez. 1, n. 7911/1988 (Porcu)
L'elemento soggettivo è il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di tenere comportamento difforme dalla consegna; è irrilevante la convinzione, anche se fondata, che la condotta non incida sul servizio.
Cass. Sez. 1, n. 735/1997 (Sartori)
Principio secondo cui la sindacabilità da parte dell'inferiore della legittimità della consegna è limitata: il militare può sollevare obiezioni solo nei limiti previsti dall'ordinamento (es. ordine manifestamente illegittimo).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La "consegna" è una prescrizione tassativa e vincolante: il militare deve eseguirla salvo che sia manifestamente contraria alle istituzioni o costituisca manifestamente reato.
- La legittimità formale dell'autore della consegna non è normalmente sindacabile dal militare di grado inferiore; eventuali dubbi devono essere sollevati chiedendo conferma o informando i superiori secondo le forme previste.
- La mera irregolarità formale della delega (es. delega orale) non invalida automaticamente la consegna agli occhi del militare; l'illegittimità deve essere chiara per giustificare il rifiuto di esecuzione.
- Per escludere il dolo (elemento soggettivo) il militare deve fornire prova convincente della mancata conoscenza della consegna; scuse inconsistenti o illogiche (es. problemi ripetuti con una penna) sono difficilmente persuasive.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se la condotta è reiterata o ha implicazioni ripetute: la valutazione richiede esame della continuità e delle conseguenze del fatto.
- In situazioni dubbie il comportamento operativo consigliato è: sollevare immediatamente la questione con il superiore che ha impartito la consegna, richiedere conferma formale, documentare le comunicazioni e informare il proprio superiore diretto.
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