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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura aperta indetta dalle Amministrazioni resistenti avente ad oggetto la “GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO (art. 44 del D.Lgs. 36/2023) CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI AVEZZANO CUP E38I18000450006 (ASL1 - AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA)” CIG B9CB4017B5 - CUP E38I18000450006 con specifico, ma non esaustivo riferimento: a) alla determinazione di indizione ed approvazione degli atti di gara n. 229 del 23.12.2025 assunta dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza ed a tutte le presupposte, connesse e conseguenti determinazioni a contrarre e di avvio della procedura di gara; b) al bando ed al disciplinare di gara nella parte in cui, al par. 20.1 dedicato ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevedono al criterio C) “Criterio di territorialità”, l'attribuzione di un punteggio fino a cinque punti in relazione alla percentuale dei componenti del raggruppamento con sede legale all'interno della Regione Abruzzo da almeno 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; c) al capitolato speciale d'appalto, alla documentazione progettuale, con tutti i relativi allegati, ivi inclusi il computo metrico e l'elenco prezzi di progetto, nonché gli eventuali atti di validazione e approvazione del primo (ove esistenti ed ancorché non tutti conosciuti); d) allo schema di contratto; e) ove occorra, alla deliberazione del direttore generale della ASL 1 Abruzzo di Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 2638 del 18.12.2025 avente ad oggetto la decisione a contrarre e l'approvazione dei documenti di gara; f) a tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della gara aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Avezzano, con particolare riferimento al criterio di territorialità previsto dal disciplinare di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di gara, contestando il criterio C) di valutazione dell’offerta tecnica, che attribuiva fino a cinque punti in base alla percentuale dei componenti del raggruppamento aventi sede legale nella Regione Abruzzo da almeno tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, commi 1 e 3, della l. n. 241/1990, dell’art. 1, lett. l), dell’Allegato I.1 e degli artt. 1, 3 e 65 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, par condicio, concorrenza, accesso al mercato, parità di trattamento, non discriminazione e libera iniziativa economica, oltre alla violazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici. Sono stati dedotti, inoltre, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio AreaCom ha modificato il disciplinare, sostituendo il riferimento alla sede legale con un elemento ritenuto oggettivo, funzionale e operativo. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte al criterio di territorialità. Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire; deve pertanto dichiarare l’improcedibilità, senza decidere il merito della controversia. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione del comportamento processuale delle parti e della tempestiva modifica della legge di gara da parte di AreaCom.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 1, commi 1 e 3, l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riferimento ai principi di economicità ed efficacia; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 1, lett. l), Allegato I.1, d.lgs. n. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi applicabili alla contrattualistica pubblica; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 1 d.lgs. n. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi del risultato e dell’accesso al mercato; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 3 d.lgs. n. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione al principio di accesso al mercato; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 65, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento; la sentenza non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, né può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La modifica degli atti di gara intervenuta nel corso del giudizio può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione; ove il ricorrente dichiari espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio deve essere definito con una pronuncia di improcedibilità e non con l’esame delle censure originarie.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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