Sentenza del 14/11/2019 n. 29644 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo non applicabile l'agevolazione prevista dalla L. n. 168/1982, art. 5. Sostenevano che il piano di recupero di Ortigia, pur formalmente scaduto dopo dieci anni, continuasse a produrre effetti urbanistici in forza di provvedimenti comunali e che, pertanto, l'agevolazione dovesse permanere. Deducevano inoltre vizi di motivazione, carenza o invalidità della delega di firma degli avvisi e irregolarità della loro notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'agevolazione fiscale richiede sia l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero ancora attuale sia l'acquisto da parte di un soggetto che attui concretamente il recupero. Poiché il piano di Ortigia era scaduto nel 2000 e il rogito era stato stipulato nel 2007, il beneficio non spettava; la permanenza di effetti o vincoli urbanistici non era sufficiente sul piano fiscale. Sono state ritenute valide anche la delega di firma e la notificazione degli avvisi, comunque sanata dalla tempestiva impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 168 del 1982, art. 5
Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.
L'agevolazione è eccezionale e va interpretata restrittivamente. Richiede cumulativamente un requisito oggettivo, cioè l'attualità di un piano di recupero valido, e un requisito soggettivo, cioè che l'acquirente sia un soggetto attuatore del recupero. Non è sufficiente la mera permanenza di vincoli o standard urbanistici.
Legge n. 457 del 1978, artt. 27 e seguenti
Individua la disciplina dei piani di recupero cui rinvia la normativa agevolativa fiscale.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il legittimo affidamento del contribuente può rilevare rispetto a comportamenti o atti dell'Amministrazione finanziaria, ma non può fondarsi soltanto su provvedimenti urbanistici comunali o sulla pretesa ultrattività di un piano scaduto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La delega per la sottoscrizione dell'avviso è una delega di firma e non di funzioni. Non sono necessariamente richiesti, a pena di nullità, l'indicazione nominativa del delegato o un termine di durata, purché il soggetto firmatario sia individuabile attraverso la qualifica o l'ordine di servizio.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
Le irregolarità della notificazione degli atti impositivi possono essere sanate per raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Il richiamo alle norme civilistiche sulle notificazioni consente di applicare agli atti tributari il principio di sanatoria derivante dalla piena conoscenza dell'atto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a piani urbanistici sono di natura eccezionale e devono essere applicate solo quando tutti i presupposti previsti dalla legge risultano effettivamente presenti al momento dell'atto.
- La permanenza di vincoli, standard urbanistici o effetti amministrativi analoghi non equivale necessariamente alla perdurante efficacia del piano di recupero richiesta dalla norma tributaria.
- Per verificare un'agevolazione collegata a un piano di recupero occorre controllare la validità temporale dello strumento urbanistico alla data del rogito e la concreta qualità dell'acquirente quale soggetto attuatore del recupero.
- Il legittimo affidamento non deriva automaticamente da atti del Comune: per incidere sull'applicazione di una norma fiscale deve normalmente fondarsi su un comportamento o atto dell'Amministrazione finanziaria idoneo a generare un affidamento qualificato.
- La delega di firma degli atti tributari non richiede necessariamente gli stessi requisiti formali di una delega di funzioni; è sufficiente che il potere del firmatario sia verificabile sulla base dell'ordine di servizio o della qualifica ricoperta.
- Un vizio o un'irregolarità nella notificazione dell'atto impositivo può essere sanato se il contribuente ne ha avuto piena conoscenza e lo ha impugnato tempestivamente, raggiungendo così lo scopo della notifica.
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