Cassazione Civile, Ordinanza n. 28576/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una professionista, dell'addebito relativo ai contributi dovuti per l'anno 2010 alla Gestione separata INPS. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; la Corte d'appello di Bologna aveva confermato il rigetto ritenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussistesse anche per i lavoratori autonomi occasionali che avessero percepito un reddito annuo superiore a 5.000 euro, senza ritenere necessario accertare se l'attività fosse o meno svolta in forma abituale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, e 44, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso ogni rilievo alla prova del carattere non abituale dell'attività autonoma svolta e aveva quindi individuato il presupposto contributivo sulla sola base del superamento o meno della soglia reddituale di 5.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha chiarito che, per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata deriva dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività libero-professionale che produca redditi non già soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di 5.000 euro rileva invece per l'attività autonoma occasionale, non come criterio generale sostitutivo dell'accertamento dell'abitualità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché proceda al corretto accertamento in fatto del carattere abituale o occasionale dell'attività, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
Prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; l'obbligo opera per i redditi professionali non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
È richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, in combinato con la legge n. 335/1995.
art. 44, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai lavoratori autonomi occasionali solo quando il reddito annuo derivante da tali attività superi 5.000 euro; tale soglia non sostituisce il requisito dell'abitualità per le attività professionali abituali.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo va verificato in base al carattere abituale dell'attività svolta, non in base al solo dato reddituale.
- La soglia di 5.000 euro rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale, mentre per le attività abituali costituisce al più un indizio da valutare insieme ad altri elementi di fatto.
- L'accertamento dell'abitualità è un apprezzamento di fatto che può essere desunto da indici come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, ma nessuno di essi è decisivo in modo automatico.
- Non è corretto ritenere che il superamento, o il mancato raggiungimento, della soglia dei 5.000 euro determini da solo l'assoggettamento o l'esclusione dall'obbligo contributivo quando l'attività sia svolta in forma abituale.
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