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Sentenza

Sentenza n. 852/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento 1) dell’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, mai notificata, con la quale è stato disposto il rigetto delle domande di condono edilizio presentate dal ricorrente in relazione ad abusi eseguiti sul fondo di sua proprietà distinto in catasto al -OMISSIS-, ed acquisite dal Comune di -OMISSIS- al prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, nonché è stata ingiunta la demolizione delle opere eseguite senza titolo ed ivi descritte; 2) dell’ordinanza ingiunzione prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata applicata a carico del ricorrente e del coniuge la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per inottemperanza all’ordine di demolizione sub 1.

Giustizia amministrativa202100145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando il mancato rispetto del termine per la riassunzione dopo l'interruzione del processo. La pronuncia richiama gli artt. 80 e 81 c.p.a. e dichiara l'estinzione per perenzione, senza esaminare nel merito la legittimità del rigetto delle domande di condono, dell'ordine di demolizione e della sanzione pecuniaria. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sopportate.

TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di rigetto delle domande di condono edilizio e di demolizione delle opere abusive, nonché ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordine di demolizione

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza urbanistica con cui il Comune aveva rigettato le domande di condono edilizio relative ad abusi realizzati sul fondo di sua proprietà e aveva ordinato la demolizione delle opere prive di titolo, nonché dell'ordinanza successiva con cui era stata applicata al ricorrente e al coniuge una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Il giudizio era stato interrotto con precedente provvedimento. Dagli atti emerge che il processo non è stato ritualmente riassunto nel termine previsto dall'art. 80 c.p.a.; la sentenza non esamina quindi i motivi di illegittimità dedotti contro i provvedimenti edilizi.

Norme richiamate

  • art. 80 c.p.a.

    Disciplina il termine e le modalità per la riassunzione del processo interrotto; il mancato rispetto del termine impedisce la prosecuzione del giudizio.

  • art. 81 c.p.a.

    Prevede l'estinzione del processo quale conseguenza della mancata riassunzione nei termini dopo l'interruzione.

Massime di principio

  • La mancata riassunzione rituale del processo entro il termine previsto dall'art. 80 c.p.a. determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 81 c.p.a., senza esame delle questioni di merito dedotte contro il provvedimento amministrativo.
  • Quando il processo si estingue per mancata riassunzione dopo l'interruzione, le spese possono essere lasciate a carico di ciascuna parte che le ha sostenute, in assenza di una diversa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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