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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 3773 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Transfer pricing - Prestito infruttifero intercompany - Società veicolo priva di propria attività imprenditoriale - Ammissibilità di eccezioni al principio generale di onerosità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un prestito infruttifero intercompany concesso nell’ambito di un gruppo societario. L’Amministrazione finanziaria avrebbe ritenuto applicabile il principio generale di onerosità dei finanziamenti e la disciplina del transfer pricing, contestando quindi la mancata applicazione di interessi a condizioni di mercato. La società sosteneva invece che il finanziamento fosse giustificato dalla particolare struttura dell’operazione: la società finanziata era una società veicolo, priva di una propria autonoma attività imprenditoriale, costituita esclusivamente per consentire l’acquisto di una partecipazione in una società cinese, acquisto che sarebbe stato precluso direttamente alla controllante a causa della sua sede territoriale.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che il principio generale di onerosità dei finanziamenti non costituisce una presunzione assoluta. Pertanto, un prestito infruttifero infragruppo può sfuggire alla disciplina del transfer pricing quando le concrete circostanze dell’operazione dimostrano una specifica ragione economica e organizzativa, come l’utilizzo di una società veicolo necessaria per realizzare un investimento altrimenti non effettuabile dalla controllante. Nel caso descritto, la contestazione fondata sull’automatica applicazione di interessi figurativi o di mercato non è stata accolta.

Norme richiamate

  • Principio generale di onerosità dei finanziamenti

    Il principio non ha natura di presunzione assoluta e può ammettere eccezioni quando la gratuità del finanziamento è spiegata da circostanze concrete e documentate.

  • Disciplina del transfer pricing

    La disciplina non si applica automaticamente a ogni finanziamento infragruppo infruttifero; occorre valutare la sostanza economica dell’operazione, la funzione della società finanziata e l’eventuale presenza di valide ragioni economiche.

Massime di principio

  • Un finanziamento infragruppo infruttifero non è necessariamente elusivo o contrario al principio di libera concorrenza: la sua legittimità deve essere valutata considerando le circostanze concrete dell’operazione.
  • La gratuità del finanziamento può essere giustificata quando la società finanziata è una società veicolo costituita per realizzare uno specifico investimento e non svolge una propria autonoma attività imprenditoriale.
  • In materia di transfer pricing, non è sufficiente rilevare l’esistenza di un rapporto infragruppo: l’Amministrazione deve considerare la funzione economica effettiva del finanziamento e fornire una motivazione adeguata sulla necessità di applicare interessi.
  • È opportuno documentare preventivamente le ragioni economiche, societarie e territoriali che rendono necessario il finanziamento infruttifero, nonché l’assenza di un ordinario rapporto finanziario finalizzato alla remunerazione del capitale.
  • La valutazione deve essere sostanziale e non meramente formale: la presenza di una società veicolo e l’impossibilità per la controllante di effettuare direttamente l’investimento possono costituire elementi idonei a escludere l’automatica applicazione del transfer pricing.

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