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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7760/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di condanna per omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.) riferita a un sinistro del 22/06/2019 in cui l'autovettura condotta da Nicita invase la corsia opposta superando un piccolo cantiere e impattò frontalmente il motociclo di Femia Natale, cagionandone la morte. La difesa sosteneva l'assenza di violazioni della circolazione: in particolare che non vi fosse spazio/tempo utile per il rientro nella propria corsia (dimostrato dal consulente della difesa) e che la prova della velocità superiore ai 30 km/h prima dell'impatto non fosse adeguatamente provata, dato che il dispositivo satellitare aveva rilevato la velocità anche prima dell'urto; si lamentava inoltre carenza motivazionale e violazione di norme di diritto processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato carenze motivazionali dei giudici di merito nella ricostruzione ex post della condotta evitabile e nell'accertamento del profilo soggettivo della colpa: i giudici non hanno indicato con sufficiente precisione quale velocità avrebbe consentito il rientro tempestivo né spiegato dove si sarebbe trovato il veicolo adottando la condotta 'più moderata' prospettata dall'accusa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma penale applicata per l'omicidio stradale colposo: la Corte di merito aveva ritenuto sussistente la responsabilità per aver invaso la corsia opposta e causato la morte; la Cassazione ha però censurato la motivazione relativa all'elemento soggettivo e alla prevedibilità/evitabilità dell'evento.

  • art. 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Richiamato come norma di specifica cautela (obbligo di circolare sulla destra e vicino al margine destro della carreggiata); i giudici di merito l'hanno ritenuta violata per la permanenza nella corsia opposta, ma la Cassazione ha richiesto una più precisa correlazione tra violazione e concreta possibilità di evitare l'incidente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa tra le censure processuali (contestazione di violazioni procedurali); la Cassazione ha esaminato soprattutto la carenza motivazionale e le esigenze di prova.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma citata nella prospettazione difensiva relativa alla produzione e valutazione della prova peritale; la Corte ha richiamato l'esigenza che le valutazioni tecniche siano sufficientemente motivate e non fondate su dati ipotetici non dimostrati.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato tra gli artt. di procedura menzionati nel ricorso; la questione centrale per la Cassazione è stata la motivazione del giudizio di merito e l'accertamento delle condizioni di evitabilità dell'evento.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Censura processuale evocata dalla difesa; la Cassazione ha comunque fondato l'annullamento su carenze motivazionali e di giudizio causale, non su un errore formale isolato.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Altro riferimento procedurale indicato nel ricorso; la Corte ha rilevato la necessità di una più compiuta valutazione ex ante della condotta esigibile dal conducente.

Massime di principio

  • In casi di sinistro per invasione di corsia, il giudice deve motivare con precisione quale comportamento alternativo sarebbe stato concretamente esigibile 'ex ante' e indicare i dati di velocità e posizionamento che rendono tale manovra possibile.
  • La prova tecnica sulla velocità deve essere chiara riguardo al momento rilevato (velocità al momento dell'impatto vs velocità antecedente): se si deduce una velocità maggiore prima dell'urto, ciò deve essere dimostrato con dati e non solo con deduzioni.
  • La valutazione della causalità colposa è un giudizio 'prognostico postumo' che richiede descrizione puntuale delle tracce e delle condizioni note all'agente al momento della condotta; motivazioni generiche non sono sufficienti.
  • I consulenti tecnici devono esplicitare le ipotesi, i parametri utilizzati (tempo di reazione, coefficiente di attrito, decelerazione possibile) e la loro attendibilità: dati ipotetici non confutati non possono sorreggere valutazioni decisionali stringenti.
  • Se la difesa dimostra ragionevolmente l'inesigibilità di una condotta alternativa (per esempio assenza di spazio/tempo utile), il dubbio deve essere valutato a favore dell'imputato a meno che l'accusa non fornisca elementi concreti contrari.
  • La presenza di segnali o cantieri e la loro posizione temporale/spaziale sono elementi fondamentali: il giudice deve considerare se il conducente poteva conoscere e adeguarsi al pericolo in tempo utile.
  • In sede di appello e cassazione si richiede particolare rigore nella motivazione quando la condanna si fonda su ricostruzioni incidentistiche e su valutazioni tecniche; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio.

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