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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25451/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore per ottenere l'inefficacia nei propri confronti di un atto pubblico di divisione del patrimonio immobiliare comune di due coniugi. Il creditore sosteneva che l'atto, stipulato dopo il sorgere del suo credito e dopo la notifica del precetto, avesse alterato la consistenza e la qualità della garanzia patrimoniale del debitore, assegnandogli beni di valore inferiore rispetto a quelli attribuiti all'altro coniuge e rendendo più difficile la soddisfazione del credito. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata riformata con declaratoria di inefficacia dell'atto divisorio. In cassazione la parte beneficiaria dell'atto e il debitore hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi acquirenti di uno degli immobili oggetto della divisione, che sarebbero stati litisconsorti necessari; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla revocatoria, per mancata considerazione della scientia damni e della participatio fraudis, assumendo inoltre che l'atto fosse oneroso e che tale elemento soggettivo non fosse stato provato; 3) erronea valutazione dell'eventus damni e del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, anche in relazione alla pretesa insussistenza o riduzione del credito per effetto di una transazione con un coobbligato solidale e della possibilità di applicare l'art. 1304 c.c. I ricorrenti hanno anche contestato l'uso di elementi probatori e consulenza tecnica in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la questione del preteso litisconsorzio necessario fosse coperta da giudicato interno, perché già respinta in primo grado e non specificamente riproposta in appello con impugnazione incidentale; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla scientia damni e sull'eventus damni, qualificando le censure come mere richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità. Quanto all'elemento soggettivo, ha osservato che la sentenza di primo grado aveva già ritenuto il negozio gratuito, statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato interno, con conseguente irrilevanza della consapevolezza della coniuge. Ha infine ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio che renda più incerta o difficoltosa l'esecuzione, mentre spetta al debitore dimostrare che il patrimonio residuo è comunque sufficiente a soddisfare il credito. Le spese di legittimità sono state poste, in via solidale, a carico dei ricorrenti in favore del controricorrente; tra ricorrente principale e incidentale è stata disposta compensazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede, a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto, la prova dell'eventus damni e, nei negozi onerosi, della consapevolezza del pregiudizio; l'atto è inefficace verso il creditore se altera la garanzia patrimoniale.

  • art. 2902 c.c.

    L'azione revocatoria comporta l'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore procedente, con possibile coinvolgimento delle regole sul contraddittorio in relazione ai soggetti incisi dagli effetti dell'azione.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario per intervenuto giudicato interno sulla questione, non essendo stata riproposta in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omissione di pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata affrontava i temi dedotti e le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato il riparto dell'onere della prova: il creditore deve dimostrare la variazione patrimoniale pregiudizievole; il debitore deve provare che il patrimonio residuo conserva sufficiente capienza.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono fondare la prova della consapevolezza del debitore del pregiudizio, specie quando l'atto segue temporalmente l'accertamento del credito.

  • art. 2729 c.c.

    La scientia damni può essere desunta in via presuntiva dalla collocazione temporale dell'atto rispetto al sorgere e all'accertamento del credito.

  • art. 1304 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'effetto estensivo di una transazione con un condebitore solidale, ma la censura è stata reputata inammissibile perché implicava una rivalutazione del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza sulla tardiva produzione di documenti/prove in appello è stata respinta per difetto di specificità e perché volta a riesaminare il merito istruttorio.

  • art. 194 c.p.c.

    È citato dalle parti in relazione alla consulenza tecnica e all'istruzione probatoria, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili.

  • art. 2668 c.c.

    La decisione di primo grado aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, quale effetto della soccombenza dell'attore; tale capo non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, secondo la disciplina sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie: la Cassazione interviene solo su errori di diritto o su vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La questione del litisconsorzio necessario deve essere tempestivamente riproposta nei gradi di merito; se la statuizione di primo grado che la respinge non è impugnata, si forma giudicato interno e non può essere riesaminata in appello o in cassazione.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni può consistere anche in una modifica qualitativa del patrimonio del debitore che renda più difficile o incerta la soddisfazione coattiva del credito, senza che il creditore debba provare analiticamente la consistenza del patrimonio residuo.
  • Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore può essere desunta in via presuntiva dalla vicinanza temporale tra l'atto e l'accertamento del credito.
  • Se il giudice di merito qualifica definitivamente l'atto oggetto di revocatoria come gratuito e tale statuizione non viene impugnata, la questione dell'elemento soggettivo proprio degli atti onerosi diviene irrilevante e non può essere utilmente riproposta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della provaNesso di causalità

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