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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24034/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della società debitrice principale e del fideiussore. Quest'ultimo propose opposizione deducendo, da un lato, dubbi sull'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione e, dall'altro, la nullità del tasso di interessi ultralegali richiesto. L'opposizione fu rigettata in primo grado e il rigetto fu confermato in appello, dove la corte territoriale ritenne tardivo il disconoscimento della firma e qualificò la garanzia come contratto autonomo di garanzia, escludendo la possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto tra creditore e debitore principale. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò la violazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c., sostenendo che alcune clausole della fideiussione erano nulle perché frutto di intesa anticoncorrenziale ABI e lesive dei diritti dei consumatori, e che tale nullità avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio; con il secondo dedusse vizio di motivazione e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando l'erronea e immotivata reiezione del motivo di appello relativo alla nullità della fideiussione omnibus, che egli assumeva nulla anche se assistita da massimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava l'onere di specifica indicazione del contenuto delle clausole asseritamente nulle ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché la censura, proposta per la prima volta in comparsa conclusionale d'appello, introduceva questioni di fatto non scrutinabili in cassazione in assenza di chiara verifica del loro effettivo esame nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della sentenza d'appello non era affetta da nullità, perché non mancava del tutto né era incomprensibile, e comunque la fideiussione assistita da massimale è valida, a prescindere dall'ampiezza dell'oggetto garantito e dalla tipologia dei debiti coperti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e riproduzione del contenuto degli atti e delle clausole su cui il ricorso si fonda.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità del contratto, invocata dal ricorrente per le clausole del contratto di fideiussione.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato in tema di nullità parziale e conservazione del contratto, invocato dal ricorrente.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per il principio di rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sentenza è nulla solo se la motivazione manchi del tutto o sia assolutamente incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del denunciato vizio motivazionale.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1957 c.c.

    È menzionato come oggetto di deroga in una delle clausole asseritamente nulle del contratto di fideiussione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe clausole contrattuali deve indicarne specificamente il contenuto: la mancata trascrizione o sintesi esaustiva delle clausole comporta inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Non è scrutinabile in cassazione, se proposta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale d'appello, una questione che richieda accertamenti di fatto sul contenuto del modello contrattuale, sulla sua provenienza da intesa anticoncorrenziale o sulla qualità di consumatore del contraente.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia assolutamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
  • La fideiussione assistita da un importo massimo garantito è validamente stipulata anche se il suo oggetto sia ampio o riferito a una pluralità di debiti del debitore principale.
  • La denuncia di nullità di clausole fideiussorie per violazione di norme imperative o per intese anticoncorrenziali richiede allegazione puntuale e verifica degli elementi fattuali e giuridici su cui si fonda.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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