Sentenza n. 3215/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta -istanza P-NA/L/Q/2022/101767 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 20/11/2024, e ritualmente notificato in data 09/06/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottata dalla Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciato nel 2022 su istanza della datrice di lavoro. Dopo essere entrato in Italia, egli aveva chiesto la convocazione per perfezionare il procedimento e sottoscrivere il contratto di soggiorno. La Prefettura, tuttavia, lo convocava soltanto nella seconda metà del 2024 e, in data 20 novembre 2024, revocava il nulla osta poiché l’impresa aveva cessato l’attività, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali, la lesione dell’affidamento derivante dal decorso del tempo, la propria incolpevolezza e la natura sopravvenuta della causa ostativa. Ha sostenuto che la cessazione dell’attività dell’impresa era intervenuta nel novembre 2022, quindi dopo il rilascio del nulla osta, e che la situazione avrebbe dovuto condurre, quanto meno, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Il giudice ha ritenuto fondate le censure relative all’omessa valutazione della possibilità di adottare una misura positiva, in particolare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La cessazione dell’attività dell’impresa era intervenuta dopo il rilascio del nulla osta e non dimostrava che, al momento dell’ingresso in Italia, mancassero le condizioni per stipulare il rapporto di lavoro. Al contrario, la stipula era allora possibile ed è divenuta impossibile successivamente, durante il procedimento. Il ritardo dell’Amministrazione, che aveva convocato le parti soltanto oltre due anni dopo il rilascio del nulla osta, non poteva essere imputato esclusivamente al ricorrente. L’Amministrazione aveva quindi irragionevolmente trasferito sullo straniero l’alea del decorso del tempo e delle sopravvenienze, senza considerare che la situazione non dipendeva dalla sua sfera di controllo e derivava anche dall’inerzia amministrativa. Avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La cessazione dell’attività del datore di lavoro intervenuta dopo il rilascio del nulla osta e durante il procedimento di perfezionamento dell’ingresso non dimostra, di per sé, l’originaria insussistenza delle condizioni per il rapporto di lavoro e non può giustificare automaticamente la revoca del nulla osta.
- Quando l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno sopravviene per una causa non imputabile allo straniero, intervenuta nelle more della definizione del procedimento, l’Amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- L’Amministrazione non può addossare esclusivamente allo straniero le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando la convocazione e la definizione del procedimento siano intervenute dopo un periodo di significativa inerzia amministrativa.
- La revoca del nulla osta è illegittima se l’Amministrazione non considera la collocazione temporale della causa ostativa, la non imputabilità della sopravvenienza allo straniero e le soluzioni positive previste dall’ordinamento per consentire la prosecuzione del percorso di soggiorno e lavoro.
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