Cassazione Penale, Sentenza n. 35649/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per violazione dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (rientro nel territorio italiano senza autorizzazione dopo espulsione/accompagnamento alla frontiera). Il ricorso per Cassazione deduce tre censure: (1) nullità procedurale per violazione del diritto di difesa (violazione art. 606 c.p.p., art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p., e della disciplina emergenziale ex art. 23-bis L. 176/2020) perché la difesa non è stata informata della trattazione orale del giudizio d'appello, non ha ricevuto le conclusioni dell'accusa né il dispositivo, e vi sono questioni relative al mandato difensivo; (2) doglianza sostanziale per mancata valutazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) e dei motivi che avrebbero giustificato il rientro in Italia; (3) richiesta di applicazione dell'attenuante ex art. 131-bis c.p. per condotta non abituale e assenza di ostativi soggettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di carattere processuale (nullità per mancata comunicazione della trattazione con rito ordinario alle parti, in regime pandemico), richiamando la giurisprudenza che richiede tale comunicazione. Per l'effetto ha dichiarato la nullità della sentenza di appello e l'ha annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Le restanti doglianze sono state assorbite dalla decisione sul profilo processuale; il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma la Corte ha accolto la censura procedurale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sull'ingresso e soggiorno degli stranieri: contestata per il reato di rientro senza autorizzazione dopo espulsione; la motivazione della Corte di appello era basata sul fatto del rientro non autorizzato.
art. 54 cod. pen.
Norma sullo stato di necessità come scriminante: il ricorrente ha invocato lo stato di necessità (mancanza di mezzi di sussistenza e presenza della famiglia in Italia) ma la Corte di appello lo ha ritenuto non ricorrente; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla nullità processuale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma attenuante della non abitualità della condotta: la difesa ne aveva chiesto l'applicazione per ottenere una riduzione della pena, ma tale censura è stata ritenuta, in sede di Cassazione, inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto assorbite dalla pronuncia di nullità.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che delimitano i motivi di ricorso per Cassazione: richiamate come presupposto delle censure (vizi di motivazione, violazioni di norme di diritto e violazioni del procedimento).
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità degli atti: utilizzata per qualificare la mancata comunicazione della trattazione orale come nullità generale a regime intermedio.
art. 180 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione e comunicazioni alle parti: richiamata relativamente all'obbligo di dare comunicazione alle parti della modalità di trattazione (scritta o orale).
art. 23-bis Legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma collegata alle misure processuali emergenziali per il periodo pandemico: la Corte segnala che, in tale contesto, è richiesta particolare attenzione alla comunicazione alle parti della scelta del rito di trattazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione alle parti della scelta della trattazione orale (in luogo della trattazione scritta) comporta una nullità rilevante: se eccepita in Cassazione può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio.
- In regime di misure emergenziali (es. norme introdotte durante la pandemia) la Corte richiede che la decisione di trattare il processo con rito ordinario sia espressamente notificata a tutte le parti; l'omissione è sintomo di violazione del contraddittorio.
- Quando una questione processuale viene ritenuta di nullità fondante, le doglianze di merito (scriminanti o attenuanti fondate su fatti) restano assorbite e saranno riesaminate nel nuovo giudizio di merito.
- Le censure relative a scriminanti (es. stato di necessità) o all'applicazione di attenuanti personali (es. non abitualità) implicano valutazioni di fatto che la Cassazione valuta con più limite: se la questione è puramente di fatto, può essere dichiarata inammissibile o assorbita dalla decisione processuale.
- Il difensore deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti processuali che incidono sul diritto di difesa (notifiche di udienze, di decisioni sul rito, deposito di conclusioni): la loro omissione può compromettere la regolarità del giudizio.
- In ricorso per Cassazione che deduce error in procedendo, la Corte suprema può esaminare gli atti e, nei limiti necessari, anche questioni di fatto per accertare l'errore procedurale; ciò può autorizzare l'accesso all'esame diretto degli atti processuali.
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