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Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - dell'Ordinanza n. 15 del 03.12.2025, notificata in pari data, con cui il Responsabile P.O. dell'Area 3 - Pianificazione Territoriale e Edilizia del Comune di Zola Predosa ha irrogato ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di euro 69.600,00, alternativa al ripristino, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004; - della Deliberazione n. 13 del 16.04.2025 della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM) presso la Città Metropolitana di Bologna, richiamata quale atto presupposto dell'ordinanza sanzionatoria, con cui è stato determinato in euro 34.800,00 l'aumento di valore venale dell'immobile dei ricorrenti; - della Relazione di Stima redatta dalla Commissione VAM, richiamata nella Deliberazione n. 13/2025 e posta a fondamento della stessa, con la quale è stato quantificato l'asserito incremento di valore venale; - di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, non conosciuti, ivi compresa la nota del Comune di Zola Predosa prot. n. c_m185/zola GE/2025/0003993 del 06.02.2025 con cui si richiedeva l'intervento della Commissione VAM.

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione di una sanzione pecuniaria edilizia di 69.600 euro, alternativa al ripristino, con i relativi atti di determinazione dell'aumento di valore venale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 3 dicembre 2025 con cui il Comune ha applicato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. n. 23/2004, una sanzione pecuniaria di 69.600 euro, alternativa al ripristino. Sono stati dedotti articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, riferiti in particolare alla quantificazione dell'aumento di valore venale dell'immobile e, quindi, al quantum della sanzione. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti, la deliberazione della Commissione provinciale VAM che aveva determinato l'aumento di valore venale in 34.800 euro, la relativa relazione di stima e gli ulteriori atti connessi.

La decisione

Nelle more della trattazione della domanda cautelare, il Comune ha revocato motivatamente l'ordinanza impugnata e ha rideterminato la sanzione in 29.200 euro, sulla base di una nuova deliberazione della Commissione VAM. Tale intervento ha fatto venir meno l'interesse dei ricorrenti alla decisione sul ricorso, che è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando il ritardo dell'amministrazione nell'esercizio dell'autotutela rispetto alla proposizione del ricorso. Il Comune è stato condannato a rifondere complessivi 2.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, l.r. n. 23/2004

    La disposizione costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria alternativa al ripristino applicata dal Comune.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, determinato dalla revoca dell'atto impugnato e dalla rideterminazione della sanzione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, accompagnata dalla riedizione del potere e dalla concreta rimozione della lesione dedotta, determina il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione elimina l'atto impugnato soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione qualora il ritardo nell'esercizio dell'autotutela renda ad essa imputabile l'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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