Sentenza del 13/05/2016 n. 9823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo che l'Ufficio potesse contestare direttamente, mediante avviso di accertamento, il mancato perfezionamento del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, senza dover previamente notificare un autonomo provvedimento di diniego. Ha inoltre sostenuto che la proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della stessa legge fosse applicabile anche quando il contribuente avesse presentato una domanda di condono priva dei requisiti legali. La controversia riguardava IVA e IRAP relative al 1998, nonché gli effetti del condono richiesto dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della società sull'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica inizialmente tentata e validamente perfezionata tramite successive attività notificatorie. Nel merito, ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Per l'IVA ha rilevato d'ufficio l'incompatibilità comunitaria del condono, nella parte in cui determina una rinuncia generale all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, con conseguente permanenza del potere accertativo dell'Amministrazione. Per l'IRAP ha stabilito che il condono automatico produce effetti solo se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge e che non è necessaria la previa notifica di un diniego espresso: l'Ufficio può contestare il mancato perfezionamento direttamente nell'avviso di accertamento. Ha inoltre ritenuto applicabile la proroga dei termini anche quando il contribuente abbia presentato una procedura di condono non conforme allo schema legale. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 7
"I soggetti titolari di reddito di impresa ... possono effettuare la definizione automatica dei redditi ..."
Il condono ha natura automatica e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione conforme ai requisiti normativi, l'autoliquidazione delle imposte e il pagamento delle somme dovute. In mancanza di tali presupposti, il condono non produce effetti e l'Ufficio conserva il potere di accertamento.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
"Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 ... i termini ... sono prorogati di un anno"
La proroga dei termini per l'accertamento opera anche quando il contribuente abbia tentato di avvalersi del condono, ma la procedura non possa produrre effetti perché difforme dai requisiti essenziali previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
"L'atto di rifiuto può essere espresso o tacito"; "in caso di rifiuto tacito della restituzione ... dopo il novantesimo giorno dalla domanda"
Le norme individuano gli atti impugnabili e disciplinano il rifiuto espresso o tacito, ma non impongono all'Amministrazione di emettere un autonomo provvedimento di diniego prima di notificare un avviso di accertamento fondato sul mancato perfezionamento del condono.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Il contribuente può contestare, impugnando l'atto successivo notificato, anche i vizi dell'atto presupposto non previamente notificato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 38; art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine lungo di impugnazione, considerando la sospensione feriale dei termini.
Art. 149 c.p.c. e art. 140 c.p.c.
In caso di esito negativo della prima notificazione non imputabile al notificante, la prosecuzione tempestiva dell'attività notificatoria può conservare gli effetti della prima attivazione.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22; direttiva 2006/112/CE, artt. 2, 193-273
Sono incompatibili con il diritto dell'Unione i condoni che comportano una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni. Il giudice e l'Amministrazione nazionale devono disapplicare le norme interne incompatibili.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 67, 68 e 72; R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43
"Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni ... e non hanno bisogno di mandato"
L'Agenzia delle Entrate può essere rappresentata e difesa in Cassazione dall'Avvocatura dello Stato senza procura speciale, e non è necessaria l'indicazione del nominativo del direttore pro tempore quando la rappresentanza dell'ente è comunque certa.
Massime di principio
- Un condono automatico non si perfeziona per la sola presentazione dell'istanza: devono essere rispettati tutti i requisiti sostanziali e formali, inclusi corretta determinazione della base imponibile, modalità di calcolo e pagamento.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente notificare prima un diniego autonomo del condono; può contestare il mancato perfezionamento direttamente nell'avviso di accertamento, purché l'atto sia motivato.
- L'assenza di un provvedimento espresso di diniego non determina, di per sé, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento e non impedisce al contribuente di difendersi impugnando l'atto impositivo.
- Per l'IVA, le norme nazionali di condono devono essere disapplicate quando producono una rinuncia generale o indiscriminata all'accertamento e alla riscossione, in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
- La proroga dei termini di accertamento può applicarsi anche quando il contribuente abbia presentato una domanda di condono, ma questa sia risultata inefficace perché non conforme allo schema previsto dalla legge.
- Quando una notificazione processuale tempestiva fallisce per cause non imputabili al notificante, la prosecuzione senza ritardi dell'attività notificatoria può consentire di conservare gli effetti della prima attivazione.
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