Sentenza del 23/05/2016 n. 3070 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Aumento di capitale sociale con conferimento di immobile - Base imponibile - Determinazione - Passività - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la rilevanza della passività ipotecaria ai fini della determinazione della base imponibile. Il trasferimento di ricchezza effettivamente realizzato con il conferimento è rappresentato dal valore dell'immobile al netto del debito accollato alla società e garantito da iscrizione ipotecaria. Pertanto, la pretesa fiscale fondata sul valore lordo dell'immobile non è stata ritenuta corretta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un aumento di capitale sociale realizzato mediante conferimento di un immobile da parte del socio. Occorreva stabilire se, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile dovesse corrispondere al valore effettivo lordo dell'immobile oppure al suo valore netto, detraendo la passività accollata alla società e garantita da ipoteca, derivante da un contratto di mutuo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sui conferimenti immobiliari
La base imponibile deve riflettere il valore effettivo del trasferimento di ricchezza. Nel conferimento di un immobile, il valore rilevante può essere ridotto dalle passività effettivamente accollate alla società e garantite da ipoteca, purché collegate all'immobile conferito.
Massime di principio
- Nel conferimento di un immobile in una società, ai fini dell'imposta di registro non rileva necessariamente il valore lordo del bene, ma il valore economico effettivamente trasferito.
- Un debito garantito da ipoteca sull'immobile e accollato alla società conferitaria può ridurre la base imponibile, perché rappresenta una passività che incide sul valore netto del conferimento.
- La detrazione della passività richiede che il debito sia reale, documentato, effettivamente assunto dalla società e giuridicamente collegato al bene conferito.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra semplici obbligazioni personali del conferente e passività trasferite o accollate alla società: solo queste ultime, se pertinenti e adeguatamente garantite, possono incidere sulla base imponibile.
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