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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8309/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Napoli per omicidio stradale e lesioni gravi, deducendo due motivi: 1) vizio di motivazione e falsa applicazione degli artt. 589-bis e 589-ter c.p. in relazione all'art. 45 c.p. e all'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'incidente fosse dovuto a caso fortuito provocato da un passeggero ubriaco che gli avrebbe coperto la visuale, quindi interrompendo o escludendo il nesso causale imputabile al guidatore; lamenta inoltre che non sia stata escussa la sola possibile fonte di prova diretta, il passeggero superstite; 2) falsa applicazione dell'art. 589-ter c.p. nella parte relativa all'aggravante 'fuga/omissione di soccorso', perché il ricorrente sarebbe andato in stato confusionale e si sarebbe recato in ospedale, non dandosi intenzionalmente alla fuga e dunque non integrando la condotta aggravante.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia esaminato il compendio probatorio e valutato la versione difensiva, ma abbia correttamente individuato nella velocità (circa 140-145 km/h in tratto con limite 30 km/h, di notte e su asfalto bagnato) la causa principale del sinistro; ha applicato il principio di equivalenza delle cause (art. 41 c.p.) per escludere che l'eventuale azione del passeggero interrompesse il nesso causale. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che lo stato di choc escluda la volontarietà della fuga e dell'omissione: la situazione materiale (più persone decedute e una gravemente ferita) rendeva necessario allertare i soccorsi e l'imputato invece si allontanò, per cui l'aggravante speciale è stata correttamente applicata. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Norma applicata per la fattispecie di omicidio stradale; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità colposa per guida imprudente, negligente e imperita, con riferimento alla velocità elevata e alle condizioni della strada.

  • art. 589-ter cod. pen. (circostanza aggravante speciale: fuga/omissione di soccorso)

    L'aggravante per essersi allontanato senza prestare soccorso è stata ritenuta applicabile: la Corte ha valutato che lo stato di choc invocato non esclude la volontarietà della fuga alla luce della situazione materiale e dell'obbligo di allertare i soccorsi.

  • art. 145 Cod. Strada (violazione norme circolazione)

    Richiamata come norma violata (inosservanza delle regole di guida) che contribuisce a qualificare la condotta colposa del guidatore.

  • art. 41, comma 1, cod. pen. (nesso di causalità - equivalenza delle cause)

    La Corte ha applicato il principio di equivalenza delle cause: anche se esistessero concause esterne o indipendenti, la condotta del guidatore resta causa dell'evento quando la sua assenza avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.

  • art. 45 cod. pen. (concorso di persone o concorso di cause)

    Richiamato dal ricorrente come base per sostenere che l'azione del passeggero avrebbe concorso o escluso la responsabilità; la Corte ha invece ritenuto che la presenza di una concausa non escluda la responsabilità dell'agente.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (motivazione/assoluzione?)

    Richiamato dal ricorrente in tema di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e congrua rispetto alle doglianze sollevate.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (requisitoria scritta del Procuratore generale)

    Norma procedurale richiamata nella fase di requisitoria: il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ai sensi della normativa emergenziale/procedurale.

Massime di principio

  • La presenza di una concausa (es. comportamento di un passeggero) non interrompe automaticamente il nesso di causalità: il giudice applica il principio di equivalenza e richiede che il ricorrente dimostri che la propria condotta non abbia avuto alcun ruolo nell'evento.
  • Per ottenere il successo su una doglianza da causa esterna occorre dimostrare che la causa alternativa sia esclusiva o che la condotta dell'imputato non abbia contribuito in alcun modo all'evento; la mera allegazione non è sufficiente.
  • L'aggravante per fuga/omissione di soccorso è valutata anche in base alle circostanze oggettive (numero e gravità delle vittime, possibilità di allertare i soccorsi): lo stato soggettivo di 'shock' invocato dal conducente non sempre esclude la volontarietà della fuga.
  • In fase di impugnazione il giudice di appello deve esaminare la versione difensiva, ma se la motivazione di primo grado è sostenuta da un compendio probatorio congruo, la conferma è possibile; le doglianze devono affrontare direttamente la valutazione probatoria principale.
  • Se si contesta la mancanza di escussione di testimoni chiave (es. unico superstite), è necessario indicare con precisione come l'esame avrebbe modificato il convincimento del giudice e perché la prova documenterebbe l'interruzione del nesso causale.

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